.: Documentazione diretta, da parte del difensore, di dichiarazioni acquisite nel corso di investigazioni difensive

Quanto alla documentazione diretta, da parte del difensore, di dichiarazioni acquisite nel corso di investigazioni difensive, va premesso anzitutto che non può sussistere alcun dubbio circa la sussistenza dell'obbligo di fedeltà del difensore nella verbalizzazione e dell'obbligo di documentare le dichiarazioni in forma integrale (principi affermati anche nelle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 luglio 2001 dall'Unione delle Camere penali e nel Codice deontologico, con le modifiche apportate dal Consiglio nazionale forense il 26 ottobre 2002), che costituiscono ad evidenza una garanzia pure per il soggetto chiamato dal legale a rendere le informazioni. L'esistenza degli obblighi anzidetti si riconnette:
- alla ratio complessiva della L. n. 397 del 2000, che, anche con riferimento all'art. 136 c.p.p., ha introdotto una serie di regole per garantire la genuinità della dichiarazione (avvisi, avvertimenti, verbalizzazione integrale, conseguenze penali in caso di falso), al fine di attribuire alla indagine difensiva la stessa valenza probatoria dell'attività del P.M.;
- alla previsione dell'art. 371 ter c.p.p., che impone un dovere di veridicità, penalmente sanzionato, alla persona informata dei fatti che viene sentita dal difensore, trattandosi di disposizione che verrebbe del tutto vanificata qualora il difensore stesso potesse non riportare compiutamente o modificare arbitrariamente le dichiarazioni ricevute;
- al disposto dell'art. 391 bis c.p.p., comma 9, che prevede la sospensione del verbale quando la dichiarazione appaia autoindiziante e la inutitizzabilità, contro il dichiarante, delle dichiarazioni di tal genere eventualmente rese in precedenza.
Ne deriva che la infedele o incompleta documentazione delle dichiarazioni acquisite a verbale dal difensore non può iscriversi nel novero delle garanzie di libertà dell'avvocato nell'espletare il proprio mandato nell'interesse del cliente (Corte di cassazione, SEZ. Unite penali, Sentenza 27 giugno 2006 - 28 settembre 2006, n. 32009).