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 .: Risarcimento dei danni, inattendibilità dei testimoni e motivi di appello   

  Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Locri
Sezione Distaccata di Siderno
In persona del Giudice unico Dott. Pietro Miraglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA  19 marzo 2007
Nella causa in grado di appello
TRA
Comune di Gioiosa Jonica in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocato P. Z. ;
APPELLANTE
TRA
L.L. rappresentata e difesa dall’Avv. M.C.C.
APPELLATA
Avente a oggetto
Appello avverso la sentenza del G.d.P. di Gioiosa Jonica num. ……
Conclusioni delle parti:
All’udienza del 19 dicembre 2006, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come
da verbale, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, alle rispettive memorie e a tutti gli atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il Comune di Gioiosa Jonica evocava in giudizio L.L.
Premetteva parte attrice:
- di essere stata convenuta in giudizio dall’odierna appellata, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamene causati alla propria autovettura dal difetto di manutenzione della sede stradale;
- che il Giudice di Pace accoglieva la domanda;
- che detta sentenza era frutto di una superficiale lettura degli atti, atteso che le contraddittorie dichiarazioni dei testi non consentivano di ritenere provato il sinistro, asseritamente causato dalla presenza sul manto stradale di una buca.
Tanto premesso, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata in primo grado.
Si costituiva in giudizio L.L., eccependo la non appellabilità della sentenza e l’inammissibilità dei motivi di impugnazione, in quanto non ritualmente eccepiti in primo grado. Nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva riservata per la decisione, in assenza di ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che l’appello è stato ritualmente proposto.
In primo grado, parte attrice ha limitato la domanda ad € ………, facendo tuttavia salvo il risarcimento alla maggiore somma risultante nel corso del giudizio.
Attesa la superiore riserva – e considerato altresì che la domanda è stata espressamente contenuta nei limiti della competenza per valore del giudice adito (precisazione evidentemente tautologica ove il risarcimento dovesse intendersi limitato ad €…….. ) – ne deriva l’appellabilità della sentenza,
indipendentemente dal concreto pronunciamento – secondo equità o diritto- della medesima.
Sono altresì ammissibili i motivi addotti a fondamento dell’impugnazione, in quanto l’appellante non ha eccepito la nullità delle dichiarazioni testimoniali ma l’inattendibilità delle stesse, che si riflettono in vizi della sentenza impugnata.
Nel merito, l’impugnazione è fondata.
I testi escussi in primo grado sono stati assolutamente concordi e precisi nel descrivere la dinamica dell’incidente e le condizioni dell’auto dopo l’urto, nei termini di cui alle allegazioni di parte appellata.
A fronte di ricordi così nitidi non si spiegano pertanto le insanabili contraddizioni nel riferire i fatti immediatamente successivi.
Al riguardo, il teste A.A. dichiara di aver offerto il proprio aiuto al conducente del mezzo il quale l’avrebbe rifiutato perchè già in attesa del meccanico di fiducia.
Riferisce inoltre di aver atteso in loco una diecina di minuti e di essersi successivamente allontanato. La teste G.G. viceversa riferisce che l’auto di parte appellata è stata trainata da quella di A.A.; anzi afferma addirittura di essere stata accompagnata a casa da quest’ultimo, mentre trainava la vettura danneggiata.
A fronte della estrema decisione e concordanza delle precedenti dichiarazioni, come anticipato, le contraddizioni rilevate non possono spiegarsi se non con il previo accordo sulla dichiarazione (di comodo) da offrire al giudice; accordo tuttavia evidentemente superficiale e non esteso alla fase successiva dell’incidente, sulla quale i testi sono stati costretti a fornire dichiarazioni estemporanee e assolutamente contraddittorie.
L’incidente pertanto non può ritenersi provato.
Ne discende, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata in primo grado, con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio liquidate - in mancanza di nota specifica - nella misura di cui in dispositivo.
Avuto riguardo alle considerazioni su esposte in ordine alle dichiarazioni testimoniali è doverosa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, in persona del Giudice Unico Dott. Pietro Miraglia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie l’appello rigettando la domanda formulata da L.L. in primo grado;
- condanna L.L. alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € …….;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede .
Così deciso in Siderno, 19 marzo 2007
Il Giudice
Dott. Pietro Miraglia



[Argomento: Civile]