.: contratto preliminare di compravendita immobiliare non trascritto: applicabilità disposto art. 45 legge fallimentare
Tribunale Locri, 20-12-2001
Il disposto dell'art. 45 legge fallimentare è applicabile anche al contratto preliminare di compravendita immobiliare non trascritto prima del fallimento, fatto salvo il diritto del contraente in bonis di insinuare al passivo, in via chirografaria, il credito per le somme versate a titolo di corrispettivo, e in prededuzione per l'indennizzo concernente le migliorie e le addizioni realizzate sull'immobile.
pubblicata in Il fallimento, 2002, 8, 904