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 .: centro di permanenza temporanea e assistenza    

Tribunale Locri
ord. 27 gennaio 2001 


Il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del questore di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998, quando non è possibile eseguire l'espulsione con immediatezza per la necessità di effettuare accertamenti supplementari sulla sua identità o per l'acquisizione di documenti di viaggio o per la non immediata disponibilità del vettore, deve, nel valutare la legittimità del provvedimento emesso, determinare autonomamente anche l'ulteriore tempo di permanenza necessario, in modo da recuperare il principio della adeguatezza e della proporzione fra la misura restrittiva e le esigenze statuali di disciplina e controllo dell'immigrazione.
 
Pubblicata in Giurisprudenza di merito, 2002, 2, II, 472




[Argomento: Penale]