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 .: Magistrato imputato del delitto di cui all'art. 361 c.p.: limiti ed efficacia del giudicato nel procedimento disciplinare   

apri 4615
Magistrato imputato del delitto di cui all'art. 361 c.p.: limiti ed efficacia del giudicato nel procedimento disciplinare

La sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, pronunciata dalla Corte di Cassazione, nei confronti di un magistrato imputato del delitto di cui all'art. 361 cod. Pen. (omessa denuncia), in sede d'impugnazione di una sentenza istruttoria, non esplica efficacia, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen., nel procedimento disciplinare e non preclude una diversa valutazione, in tale procedimento, della medesima condotta, atteso che il citato art. 653 cod. proc. pen. assegna efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, alla "sentenza penale di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento" e "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso".

Cass. civ., sez. Unite 03 giugno 1993, n. 6179
 



[Argomento: Penale]