.: Omessa denuncia di reato: reato istantaneo e valenza della desistenza
Omessa denuncia di reato: reato istantaneo e valenza della desistenza.
Il delitto di omessa denuncia, di cui all'art. 361 cod. pen., è reato istantaneo, perché il termine di adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l'agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto in tale fattispecie si sostanzia, infatti, nell'omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia; tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari e sufficienti per la consumazione.
(Cass. pen., sez. VI, 2 agosto 2000 - 16 giugno 2000, n. 8746)