.: Falso permesso di costruire: configurabilità del reato di cui all'art.477 cp
Uff. indagini preliminari Tribunale Locri
decreto 25-09-2006
La condotta del dirigente di un ufficio tecnico comunale, consistente nella formazione di un falso permesso di costruire e, in particolare, nel rilascio all'interessato dell'autorizzazione edilizia in copia conforme all'originale recante la sottoscrizione del soggetto emittente, sottoscrizione non rinvenuta nell'atto originale, integra il reato contemplato dall'art. 477 c.p., e non quello di falso in atto pubblico. Tale condotta, invero, avendo ad oggetto una "autorizzazione amministrativa" e non un atto pubblico, in quanto vale a rimuovere i limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto ad edificare, integra gli elementi costitutivi del reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Massima edita in Il merito, 2007, 1-2, 72