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 .: violazione relativa al rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro - abolitio criminis   
modifica apportata all'art. 186 C.d.S. dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160

apri 4551
Corte di Cassazione, sez. IV pen., sentenza del 26/02/2008 (20/03/2008),n. 12396
Pres. BRUSCO Carlo Giuseppe, rel. ROMIS Vincenzo  
                             
 SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)         N.F., N. IL (OMISSIS);
avverso  SENTENZA  del  10/02/2006  GIUDICE  UDIENZA  PRELIMINARE  di
VICENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita  in  PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere  Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito,  che ha   concluso  per  annullamento  senza  rinvio  reato  sub  a)   per prescrizione; annullamento senza rinvio reato sub b) perche' il fatto  non e' previsto dalla legge come reato ed atti al Prefetto.
Udito il difensore Avv. M.A. che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
                              
OSSERVA
Il  G.U.P.  del Tribunale di Vicenza, all'esito di giudizio celebrato  con  il  rito abbreviato ed in conseguenza di opposizione  a  decreto  penale  di  condanna, affermava la penale responsabilita' di N. F. in ordine ai reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto  di  sottoporsi ad esame con l'etilometro ...,  condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 
Ricorre  per Cassazione  il  N., deducendo:
a) dovrebbe trovare  applicazione la  legge  che  ha  modificato l'art. 186 C.d.S.  successivamente  al D.Lgs. n. 274 del 2000, vale a dire il D.L. 27 giugno 2003, n. 151  - poi  convertito in legge - che ha stabilito per il reato di guida  in stato  di ebbrezza le pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda,  in  tal modo non consentendo l'oblazione; e cio' in quanto, se si dovesse  ritenere  applicabile il D.Lgs. n. 274 del 2000, si dovrebbe ritenere ammissibile l'oblazione che pero' non potrebbe poi in concreto essere utilizzata  dai  non abbienti, non essendo previsto  per  l'oblazione l'intervento dello Stato in favore dei non abbienti (diversamente dal gratuito   patrocinio):  dunque,  ad  avviso   del   ricorrente,   si realizzerebbe   una   disparita'   di   trattamento   (tra   soggetti economicamente in grado di versare la somma dovuta per l'oblazione ed i  soggetti  non  abbienti)  con profili di  incostituzionalita'; 
b) omessa   motivazione  sulla  mancata  concessione  della  sospensione condizionale della pena.

Preliminarmente  va  di  ufficio  rilevata  l'intervenuta   "abolitio criminis" per quel che riguarda la violazione relativa al rifiuto  di  sottoporsi  al  test  con  l'etilometro, per effetto  della  modifica apportata all'art. 186 C.d.S. dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (con la quale e' stato convertito il D.L. 4 agosto 2007, n. 117). Ne consegue che  l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio,  quanto
al  reato  sub b), perche' il fatto non e' piu' previsto dalla  legge come  reato,  con trasmissione degli atti al Prefetto  (nel  caso  di  specie il Prefetto di Vicenza) per quanto di competenza in ordine  al detto illecito amministrativo.
Detta  statuizione  esclude di per se' che possano  individuarsi  nel ricorso profili di inammissibilita', e consente quindi di rilevare la prescrizione frattanto maturata relativamente al reato  di  guida  in stato  di ebbrezza: e cio' a prescindere dalle doglianze dedotte  dal ricorrente  che restano pertanto assorbite. L'impugnata  sentenza  va quindi  annullata senza rinvio, relativamente al reato  di  guida  in
stato  di  ebbrezza,  per  essere il reato  estinto  per  intervenuta prescrizione  essendo  ormai  decorso  il  relativo  termine  massimo
....
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato sub a) per essere  il  reato estinto per prescrizione e quanto al reato  sub  b)
perche'  il  fatto  non  e' piu' preveduto dalla  legge  come  reato.
Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Vicenza per  quanto di sua competenza.
Cosi' deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008





[Argomento: Penale]