.: violazione relativa al rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro - abolitio criminis
modifica apportata all'art. 186 C.d.S. dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160

Corte di Cassazione, sez. IV pen., sentenza del 26/02/2008 (20/03/2008),n. 12396
Pres. BRUSCO Carlo Giuseppe, rel. ROMIS Vincenzo
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) N.F., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 10/02/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
VICENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per annullamento senza rinvio reato sub a) per prescrizione; annullamento senza rinvio reato sub b) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato ed atti al Prefetto.
Udito il difensore Avv. M.A. che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il G.U.P. del Tribunale di Vicenza, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato ed in conseguenza di opposizione a decreto penale di condanna, affermava la penale responsabilita' di N. F. in ordine ai reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad esame con l'etilometro ..., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per Cassazione il N., deducendo:
a) dovrebbe trovare applicazione la legge che ha modificato l'art. 186 C.d.S. successivamente al D.Lgs. n. 274 del 2000, vale a dire il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 - poi convertito in legge - che ha stabilito per il reato di guida in stato di ebbrezza le pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda, in tal modo non consentendo l'oblazione; e cio' in quanto, se si dovesse ritenere applicabile il D.Lgs. n. 274 del 2000, si dovrebbe ritenere ammissibile l'oblazione che pero' non potrebbe poi in concreto essere utilizzata dai non abbienti, non essendo previsto per l'oblazione l'intervento dello Stato in favore dei non abbienti (diversamente dal gratuito patrocinio): dunque, ad avviso del ricorrente, si realizzerebbe una disparita' di trattamento (tra soggetti economicamente in grado di versare la somma dovuta per l'oblazione ed i soggetti non abbienti) con profili di incostituzionalita';
b) omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Preliminarmente va di ufficio rilevata l'intervenuta "abolitio criminis" per quel che riguarda la violazione relativa al rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro, per effetto della modifica apportata all'art. 186 C.d.S. dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (con la quale e' stato convertito il D.L. 4 agosto 2007, n. 117). Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, quanto
al reato sub b), perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto (nel caso di specie il Prefetto di Vicenza) per quanto di competenza in ordine al detto illecito amministrativo.
Detta statuizione esclude di per se' che possano individuarsi nel ricorso profili di inammissibilita', e consente quindi di rilevare la prescrizione frattanto maturata relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza: e cio' a prescindere dalle doglianze dedotte dal ricorrente che restano pertanto assorbite. L'impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio, relativamente al reato di guida in
stato di ebbrezza, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione essendo ormai decorso il relativo termine massimo
....
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato sub a) per essere il reato estinto per prescrizione e quanto al reato sub b)
perche' il fatto non e' piu' preveduto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Vicenza per quanto di sua competenza.
Cosi' deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008