.: Stato di ebbrezza... non occorre l' accertamento, da parte dei verbalizzanti, dello stato psico-fisico dell'imputato
...quando lo stato di ebbrezza risulti eloquentemente dai dati dell'etilometro

CORTE DI CASSAZIONE, sez. IV pen., del 24 settembre 2007 ( 1 febbraio 2008) ,n. 5087
Presidente BATTISTI, rel.MARINI
SENTENZA
...omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 16 gennaio 2007 all'esito di giudizio abbreviato, il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato A.D. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di un'autovettura (art. 186 C.d.S., commi 2 e 4) commesso il (OMISSIS) e, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di Euro 400,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non menzione di cui all'art. 175 c.p. ed applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per giorni 30.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione l' A. deducendo violazione di legge e manifesta illogicita' della
motivazione. Il Procuratore Generale ha concluso, nella presente udienza, per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di specificita' di parte dei motivi posti a sostegno del medesimo (art. 581 c.p.p., lett. C), e art. 591 c.p.p., comma 1, lettera c), e per manifesta infondatezza della restante parte (art. 606 c.p.p., comma 3).
Invero, a fronte dell'avvenuta affermazione della responsabilita' dell'imputato per il reato ascrittogli - fondata sulle risultanze dell'eseguito esame alcolimetrico (dal quale era risultato, a seguito della duplice misurazione effettuata, un tasso alcolemico in capo alconducente pari ad 1, 12 e 1, 10 mg/l, superiore ai limiti di tolleranza segnati dalla legge), sulla motivatamente ritenuta infondatezza delle eccezioni difensive concernenti l'elemento soggettivo del reato de quo, il mancato preventivo avviso al difensore del test in questione, il funzionamento dello strumento utilizzato e l'attendibilita' dei risultati conseguiti, nonche' sulla
ritenuta irrilevanza del fatto che gli operanti fossero stati indotti a sottoporre l' A. al suddetto test in quanto lo avevano notato "affaticato" e non gia' a seguito della immediata percezione del suo stato di ebbrezza (emerso in seguito all'eseguito accertamento) - il ricorrente, nel dedurre "inosservanza della legge penale e manifesta illogicita' della motivazione", si e' limitato a dedurre che il giudice "non ha fornito alcuna risposta alle problematiche che erano state rappresentate dalla difesa su punti... ben individuati e decisivi", in particolare avendo il giudicante taciuto "sul mancato accertamento da parte dei verbalizzanti dello stato psico-fisico" del conducente, mentre " la giurisprudenza e' costante nel ritenere non sufficiente la sola prova dell'etilometro al fine di dimostrare lo stato di ebbrezza".
E' di tutta evidenza l'estrema genericita' della censura di mancanza di motivazione, in quanto il ricorrente non precisa in alcun modo quali siano le "problematiche" - diverse da quelle che la sentenza impugnata ha affrontato ed ha, con concisa motivazione, risolto - che la difesa avrebbe evidenziato in ordine ad, altrettanto imprecisati in ricorso, "punti ben individuati e precisi" ed il giudice avrebbe
ignorato. Del pari evidente e' la infondatezza della censura che concerne il mancato accertamento, da parte dei verbalizzanti, dello stato psico-
fisico dell'imputato, atteso che correttamente il giudicante ha tratto la prova dello stato di ebbrezza del conducente dai risultati - eloquenti - dell'eseguito accertamento mediante il c.d. "etilometro", ritualmente eseguito, mentre non esiste, diversamente da quanto il ricorrente afferma, alcuna pronuncia di legittimita' che affermi la insufficienza a far prova dello stato di ebbrezza del conducente del suddetto accertamento (almeno qualora, come nella specie, i valori del tasso alcolico accertati si discostino sensibilmente dai massimi di tolleranza previsti dalla legge) e pretenda che tale stato trovi riscontro anche nelle dichiarazioni degli operanti in ordine all'avvenuta percezione, da parte di costoro, dei comportamenti del conducente che normalmente si accompagnano al suo stato di ebbrezza; esiste, inversamente, una giurisprudenza consolidata la quale afferma che, anche in assenza dell'accertamento del tasso alcolemico, la prova dello stato di ebbrezza puo' essere tratta anche da comportamenti in tal senso conducenti (c.d. ebbrezza "sintomatica").
La declaratoria di inammissibilita' del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonche' - ricorrendone evidentemente i presupposti ex art. 616 c.p.p. in relazione a quanto affermato da Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 in ordine alla colpa, in capo alla parte privata, nella determinazione della causa di inammissibilita' al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00in favore della Cassa delle ammende.
Cosi' deciso in Roma, il 24 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008