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 .: Stato di ebbrezza... non occorre l' accertamento, da parte dei verbalizzanti, dello stato psico-fisico dell'imputato   
...quando lo stato di ebbrezza risulti eloquentemente dai dati dell'etilometro

apri 4550
CORTE DI CASSAZIONE, sez. IV pen., del  24 settembre 2007 ( 1 febbraio 2008) ,n. 5087
                       
Presidente BATTISTI, rel.MARINI    
                             
 SENTENZA
...omissis...
                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  sentenza  emessa  il  16  gennaio  2007  all'esito  di  giudizio abbreviato, il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona  Pozzo di  Gotto  ha  dichiarato          A.D. responsabile del  reato  di guida  in stato di ebbrezza di un'autovettura (art. 186 C.d.S., commi 2  e 4) commesso il (OMISSIS) e, riconosciute all'imputato  le circostanze  attenuanti  generiche,  lo  ha  condannato,  operata  la riduzione  per  il  rito,  alla  pena  di  Euro  400,00  di  ammenda, concedendo il beneficio della non menzione di cui all'art.  175  c.p. ed applicando la sanzione amministrativa  accessoria della sospensione della patente di guida per giorni 30.
Avverso  la  suddetta  decisione ha proposto ricorso  per  Cassazione l'   A. deducendo violazione di legge e manifesta illogicita' della
motivazione. Il  Procuratore Generale ha concluso, nella presente udienza, per  la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
  
                     MOTIVI DELLA DECISIONE
Il  ricorso  va dichiarato inammissibile per mancanza di specificita' di  parte dei motivi posti a sostegno del medesimo (art. 581  c.p.p., lett.  C),  e  art. 591 c.p.p., comma 1, lettera c), e per  manifesta infondatezza della restante parte (art. 606 c.p.p., comma 3).
Invero,  a  fronte  dell'avvenuta affermazione della  responsabilita' dell'imputato  per  il reato ascrittogli - fondata  sulle  risultanze dell'eseguito esame alcolimetrico (dal quale era risultato, a seguito della duplice misurazione effettuata, un tasso alcolemico in capo  alconducente  pari  ad  1,  12 e 1, 10 mg/l,  superiore  ai  limiti  di tolleranza   segnati  dalla  legge),  sulla  motivatamente   ritenuta infondatezza   delle   eccezioni  difensive  concernenti   l'elemento soggettivo  del  reato  de  quo,  il  mancato  preventivo  avviso  al difensore  del  test in questione, il funzionamento  dello  strumento utilizzato e l'attendibilita' dei risultati conseguiti, nonche' sulla
ritenuta irrilevanza del fatto che gli operanti fossero stati indotti a  sottoporre l'   A. al suddetto test in quanto lo avevano  notato "affaticato" e non gia' a seguito della immediata percezione del  suo stato di ebbrezza (emerso in seguito all'eseguito accertamento) -  il ricorrente, nel dedurre "inosservanza della legge penale e  manifesta illogicita'  della  motivazione", si e' limitato  a  dedurre  che  il  giudice "non ha fornito alcuna risposta alle problematiche che  erano state  rappresentate  dalla  difesa su  punti...  ben  individuati  e  decisivi",  in particolare avendo il giudicante taciuto "sul  mancato accertamento da parte dei verbalizzanti dello stato psico-fisico" del conducente,  mentre " la giurisprudenza e' costante nel ritenere  non sufficiente  la sola prova dell'etilometro al fine di  dimostrare  lo stato di ebbrezza".
E'  di tutta evidenza l'estrema genericita' della censura di mancanza di  motivazione, in quanto il ricorrente non precisa  in  alcun  modo quali  siano  le "problematiche" - diverse da quelle che la  sentenza impugnata ha affrontato ed ha, con concisa motivazione, risolto - che la  difesa  avrebbe evidenziato in ordine ad, altrettanto imprecisati in  ricorso, "punti ben individuati e precisi" ed il giudice  avrebbe
ignorato. Del  pari  evidente e' la infondatezza della censura che concerne  il mancato accertamento, da parte dei verbalizzanti, dello stato  psico-
fisico  dell'imputato,  atteso  che correttamente  il  giudicante  ha tratto  la prova dello stato di ebbrezza del conducente dai risultati -   eloquenti   -   dell'eseguito  accertamento  mediante   il   c.d. "etilometro",  ritualmente eseguito, mentre non esiste,  diversamente da quanto il ricorrente afferma, alcuna pronuncia di legittimita' che affermi  la  insufficienza a far prova dello stato  di  ebbrezza  del  conducente  del  suddetto accertamento (almeno  qualora,  come  nella specie,   i   valori  del  tasso  alcolico  accertati  si  discostino sensibilmente  dai  massimi di tolleranza  previsti  dalla  legge)  e pretenda  che  tale  stato trovi riscontro anche nelle  dichiarazioni degli  operanti  in  ordine  all'avvenuta  percezione,  da  parte  di costoro,   dei  comportamenti  del  conducente  che  normalmente   si accompagnano  al  suo  stato di ebbrezza; esiste,  inversamente,  una  giurisprudenza  consolidata la quale afferma che,  anche  in  assenza dell'accertamento  del  tasso alcolemico, la  prova  dello  stato  di ebbrezza  puo'  essere  tratta anche da comportamenti  in  tal  senso conducenti (c.d. ebbrezza "sintomatica").
La  declaratoria di inammissibilita' del ricorso comporta la condanna del  ricorrente  al  pagamento  delle spese  del  presente  grado  di giudizio nonche' - ricorrendone evidentemente i presupposti  ex  art. 616  c.p.p. in relazione a quanto affermato da Corte cost. 13  giugno 2000,  n. 186 in ordine alla colpa, in capo alla parte privata, nella determinazione  della  causa di inammissibilita'  al  versamento,  in
favore  della  Cassa delle ammende, di una somma che va  congruamente determinata in Euro 1.000,00.
                               P.Q.M.
La  Corte  dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  pagamento delle spese processuali e della somma di Euro  1.000,00in favore della Cassa delle ammende.
Cosi' deciso in Roma, il 24 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008




[Argomento: Penale]