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 .: Stato di ebbrezza....improcedibilta' per intervenuta prescrizione del reato...   
preclusione del riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione

apri 4549
Corte di Cassazione, sez. IV pen., del 26 febbraio 2008 (22 aprile 2008), n.16440 
                    
                              SENTENZA
...omissis...
                           FATTO E DIRITTO
Con  sentenza in data 31.03.2005 il Tribunale di Sulmona ha  ritenuto B.S. responsabile del reato  di  cui  all'art.  186 C.d.S.  accertato in data 1, 11.02.2001 e lo ha condannato alla  pena di Euro 520,00 di ammenda.
Propone  ricorso  per  Cassazione  l'imputato  adducendo  i  seguenti motivi:
A. Prescrizione del reato;
B.  inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando che   le   due  prove  dell'alcol  test  non  sono  state  effettuate nell'intervallo di tempo di 5 minuti, cosi' come prescrive la norma.
C. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, atteso che nel verbale non sono indicate le circostanze sintomatiche dalle quali si poteva evincere lo stato di ebbrezza.
D. Omessa motivazione in ordine allo stato di ebbrezza.
Osserva:
La   sentenza   va  annullata  per  essere  il  reato   estinto   per prescrizione.   Quanto   ai  motivi  posti   a   base   del   ricorso dell'imputato,  anche  se  gli  stessi  non  appaiono  manifestamente infondati,  si  evidenzia  che in presenza  di  una  declaratoria  di improcedibilta'  per intervenuta prescrizione del reato  e'  precluso alla  Corte  di  Cassazione un riesame dei fatti  finalizzato  ad  un eventuale  annullamento della decisione per vizi attinenti  alla  sua motivazione.   Il   sindacato  di  legittimita'  circa   la   mancata applicazione  dell'art. 129 c.p.p., comma 2, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire  ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione puo' essere favorevole al giudicabile solo se  la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneita' ad  esso dell'imputato  risulti evidente sulla base degli  stessi  elementi  e delle   medesime  valutazioni  posti  a  fondamento  della   sentenza impugnata,   senza  possibilita'  di  nuove  indagini  ed   ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operativita'   estintiva,  determinando   il   congelamento   della situazione  processuale esistente nel momento in cui e'  intervenuta, non  puo' essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della  sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art.  129  c.p.p., l'esistenza di una causa di  non  punibilita' piu'   favorevole  all'imputato,  deve  prevalere  l'esigenza   della definizione immediata del processo.
                               P.Q.M.
Annulla  senza  rinvio  la sentenza impugnata  per  essere  il  reato estinto per prescrizione.
Cosi' deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008




[Argomento: Penale]