.: Stato di ebbrezza....improcedibilta' per intervenuta prescrizione del reato...
preclusione del riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione

Corte di Cassazione, sez. IV pen., del 26 febbraio 2008 (22 aprile 2008), n.16440
SENTENZA
...omissis...
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 31.03.2005 il Tribunale di Sulmona ha ritenuto B.S. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S. accertato in data 1, 11.02.2001 e lo ha condannato alla pena di Euro 520,00 di ammenda.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato adducendo i seguenti motivi:
A. Prescrizione del reato;
B. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando che le due prove dell'alcol test non sono state effettuate nell'intervallo di tempo di 5 minuti, cosi' come prescrive la norma.
C. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, atteso che nel verbale non sono indicate le circostanze sintomatiche dalle quali si poteva evincere lo stato di ebbrezza.
D. Omessa motivazione in ordine allo stato di ebbrezza.
Osserva:
La sentenza va annullata per essere il reato estinto per prescrizione. Quanto ai motivi posti a base del ricorso dell'imputato, anche se gli stessi non appaiono manifestamente infondati, si evidenzia che in presenza di una declaratoria di improcedibilta' per intervenuta prescrizione del reato e' precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimita' circa la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione puo' essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneita' ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilita' di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operativita' estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui e' intervenuta, non puo' essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilita' piu' favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Cosi' deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008