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 .: mandato di arresto europeo – condanna contumaciale – L. 22 aprile 2005 n. 69 - giusto processo   
Corte di Cassazione, sez. sesta pen., Sent. 04/02/2008 (30/01/2008), n. 5400, Pres. Dott. G. Lattanzi, Est. Dott. G. Colla

apri 4527
Corte di Cassazione, sez. sesta pen., Sent. 04/02/2008 (30/01/2008), n. 5400, Pres. Dott. G. Lattanzi, Est. Dott. G. Colla  

mandato di arresto europeo – condanna contumaciale – L. 22 aprile 2005 n. 69 - giusto processo 

Rigettando il ricorso la S.C. chiarisce che la richiesta di consegna, di un cittadino italiano, da parte dell'autorità francesi a seguito di una sentenza contumaciale, revocabile tramite opposizione, non abbia carattere esecutivo, ma di domanda processuale, in quanto diretta ad ottenere un nuovo procedimento nel quale sia assicurata la piena tutela dei diritti di difesa e del contraddittorio.Afferma la Corte che nel caso in specie, non trovi applicazione l'art. 18 lett. g), L. n. 69 del 2005, riferendosi questo a sentenze irrevocabili, ma l'art. 19, comma 1, lett. a), L. n. 69 del 2005.                          
(Massima a cura di Andrea Serafino)

REPUBBLICA ITALIANA                    
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                       
SEZIONE SESTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:       
Dott. LATTANZI Giorgio           - Presidente  
Dott. OLIVA    Bruno             - Consigliere
Dott. MILO     Nicola            - Consigliere
Dott. COLLA    Giorgio           - Consigliere
Dott. ROTUNDO  Vincenzo          - Consigliere  
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:S.B., n. a (OMISSIS);avverso la sentenza in data 3 dicembre 2007 della Corte di appello diMilano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
Udito  il  Pubblico  Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale    Dott.   SELVAGGI   Eugenio,   che   ha    concluso    perl'inammissibilità del ricorso. 

 FATTO E DIRITTO
Con  la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la  consegna  all'autorità' giudiziaria della Repubblica Francese  di S.B., cittadino italiano, in relazione al mandato di arresto  europeo (MAE) emesso in data 17 ottobre 2006 dal Procuratore generale  della Corte di appello di Douai in relazione alla  condanna alla  pena  di un anno di reclusione per furto aggravato commesso ad (OMISSIS) nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2005,  passata  in  giudicato, in esecuzione della quale era stato emesso ordine di esecuzione in data 6 settembre 2006 dalla  predetta Corte di appello.Con  detta sentenza della Corte d'appello, veniva disposto, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), che  la consegna  era  sottoposta alla condizione che il S., dopo essere  stato  ascoltato, fosse rinviato in Italia per ivi  scontarvi l'eventuale pena.La  condanna pronunciata dalla autorità francese, con la  quale  erastato  accertato  che il S. aveva, in  concorso  con  altre persone,  sottratto  dai  locali della Società (OMISSIS), una  cassaforte  e  altri  oggetti,  era  stata  emessa   in contumacia,  con  la  garanzia  che la causa  avrebbe  potuto  essere riesaminata in caso di opposizione alla decisione.Ricorre  per  cassazione  il S. di  persona, che  deduce, formalmente con un unico motivo, la erronea applicazione della L. n. 69  del 2005, art. 18, (comma 1, lett. g)), e la violazione dell'art. 6 della   Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo,  rilevando  che egli, espulso dopo la  sentenza  di  primo grado  dal  territorio francese con divieto di reingresso, non  aveva mai  ricevuto la notifica della citazione per il giudizio di appello, con conseguente violazione  dei  principi  del  giusto   processo, stabiliti anche nell'ordinamento italiano dall'art. 111 Cost..Inoltre, in data 30 giugno 2007(dopo l'arresto da parte dell'autorità di polizia italiana, avvenuto il 17 aprile 2007), egli aveva  presentato rituale opposizione avverso la sentenza di condanna francese, e ciò determinava la riapertura del processo a suo carico e la conseguente perdita di efficacia del titolo esecutivo.Osserva la Corte che il ricorso e' infondato.La consegna e' stata disposta in presenza di un titolo  formalmente emesso dall'autorità francese sulla base di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia.L'opposizione alla condanna contumaciale, se abilita il S. ad   essere nuovamente giudicato, non costituisce d'altro canto ostacolo alla  consegna, presupponendo anzi l'esercizio di tale garanzia che il  condannato si presenti  all'autorità'  giudiziaria dello  Stato  di  emissione per partecipare al nuovo giudizio  a  suo carico, ove potrà dispiegare ogni attività difensiva, nel rispetto del contraddittorio. Se e' vero che il ricorrente e' stato giudicato dallo Stato francese in  contumacia  e  senza  l'assistenza di un difensore  tecnico,  per valutare  le garanzie che lo Stato richiedente deve offrire  ai  fini della consegna della persona richiesta, non può aversi riguardo  al procedimento  contumaciale  già  celebrato, ma al procedimento predisposto nel caso in cui l'interessato non intenda  eventualmente adeguarsi alla decisione assunta in contumacia.In  altri  termini, contrariamente a quanto assume il ricorrente,  ilproblema  delle garanzie ai fini della consegna si deve spostare  suldiverso  piano concernente la verifica di quali rimedi l'interessato,già  processato  in  absentia, abbia nell'ordinamento  francese  conparticolare  riguardo  alla  esistenza della  possibilità  di  poteressere  sottoposto a un nuovo procedimento nel caso lo  richieda,  e,nella  ipotesi affermativa, alla possibilità di essere sottoposto  aun  nuovo  procedimento in cui sia assicurata  la  piena  tutela  deidiritti di difesa e del contraddittorio.La  normativa vigente in Italia prevede che una persona possa  esserearrestata  e  consegnata  allo Stato membro  della  UE  sia  ai  finidell'esercizio  di una azione giudiziaria in materia penale,  sia  aifini  della  esecuzione  di una pena o di  una  misura  di  sicurezzaprivative   della  libertà  personale  purché,  se  si  tratta   diprovvedimento cautelare, sia stato sottoscritto da un giudice  e  siamotivato, ovvero, in caso di sentenza, se questa sia irrevocabile (L.n.  69  del  2005,  art. 1, commi 1 e 2). Ciò,  in  totale  adesioneall'art.  1,  comma  1,  della  decisione  quadro  (2002/584/GAI  delConsiglio  del  13 giugno 2002), recepita pienamente  in  Italia,  laquale  prevede,  appunto,  che possa farsi  luogo  alla  consegna  dipersona  "ricercata  ai  fini dell'esercizio di  un'azione  penale  odell'esecuzione  di  una pena o di una misura di sicurezza  privativedella libertà".Nel  caso,  il  mandato  non ha mai avuto un carattere  esecutivo  masemplicemente  processuale  sin  dalla  sua  emissione  perché   erafinalizzato a ottenere la consegna da parte della Stato italiano  delXXX  affinché   potesse  essere  eventualmente  sottoposto   allacelebrazione di un nuovo processo ordinario, previa opposizione  allasentenza contumaciale - che il ricorrente ha precisato di avere  giàproposto  in  Francia - con la conseguente caducazione degli  effettidella  sentenza  pronunciata in absentia: la sentenza  in  argomento,proprio  per  la  garanzia ora detta, non ha mai avuto  il  caratteredella  esecutività, potendo essere posta nel nulla con  la  semplicevolontà dell'interessato.E'  escluso  quindi che possa ritenersi un contrasto tra la  sentenzadella  Corte  d'appello,  che ha deciso in  termini  favorevoli  allaconsegna,  con la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), perché  talenorma  si  riferisce alle sentenze irrevocabili, mentre si  e'  vistoche,  nel  caso,  la  sentenza francese e' revocabile  a  seguito  diopposizione e che, nella specie, si tratta di un mandato  di  arrestoprocessuale.Va  in  proposito  ribadito  che anche  il  riferimento  ai  principifondamentali   dell'ordinamento  italiano  non  va   parametrato   alprocedimento  francese in absentia, ma al procedimento ordinario  chesarà  celebrato  a  seguito  della già interposta  opposizione,  inordine  al  quale  nessuna obiezione ha sollevato il  ricorrente  conriguardo al contrasto con norme e principi dell'ordinamento giuridicoitaliano  e  alle  norme internazionali, con particolare  riferimentoalla  normativa  della Convenzione Europea per  la  Salvaguardia  deidiritti dell'Uomo.Ciò  precisato, va affermato che, tenuto conto dei parametri - sopraevidenziati  -  cui  deve  aversi riguardo nel  caso  di  specie,  legaranzie offerte dallo Stato francese sono pienamente in armonia  nonsolo   con  la  decisione  quadro  sopra  richiamata  (art.  5  sullecondizioni  che lo Stato emittente deve fornire in determinati  casi:v.  n.  1  dell'articolo  citato) ma anche  con  il  diritto  internoitaliano,  che ha ripreso, quasi letteralmente, nella L.  n.  69  del 2005,  art.  19, comma 1, lett. a), la condizione per la consegna  incaso di procedimento deciso in absentia nello Stato richiedente, valea  dire la condizione che la autorita' giudiziaria emittente forniscaassicurazioni  dirette  a garantire la possibilità  di  chiedere  unnuovo processo nello Stato membro di emissione.Le  garanzie  offerte dallo Stato francese sono  in  piena  assonanzaanche con le norme della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo  edella Costituzione italiana. La Grande Camera della Corte Europea deiDiritti  dell'uomo  ha recentemente ribadito che sussiste  violazionedell'art.  6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo  quando,pronunciata una sentenza contumaciale di condanna di un imputato  noneffettivamente informato del processo e che non aveva  rinunciato  inmaniera non equivoca al suo diritto di comparire in giudizio non  siaprevisto  dal  codice penale nazionale un procedimento che  tenda  adassicurare  al condannato contumace che un organo giurisdizionale  sipronunci  sul  suo caso ex novo sulla fondatezza della  accusa,  dopoaverlo  ascoltato  nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione  (Sent.sul ricorso n. 56581/00 del 01 marzo 2006, Sejdovic c. Italia, in  IlFisco, 2006, fasc. 13, 1, 1985). Laddove e' di tutta evidenza che  legaranzie  offerte dallo Stato richiedente sono assolutamente conformia  quanto richiesto dalla CEDU e totalmente in sintonia anche  con  iprincipi  sul giusto processo desumibili dall'art. 111 Cost. Italianasulla fondamentale regola del contraddittorio.Al  rigetto  del  ricorso  consegue la  condanna  del  ricorrente  alpagamento  delle  spese processuali di questo  grado,  posto  che  laprevisione  secondo  cui le spese sostenute nel territorio  nazionaleper l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico delloStato  italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda  il  regimedelle  impugnazioni,  retto, per ciò che  concerne  il  ricorso  percassazione, dall'art. 616 c.p.p..La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del2005, art. 22, comma 5.
                               P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  speseprocessuali. Riserva il deposito della motivazione.Manda  alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69  del2005, art. 22, comma 5.Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008  






[Argomento: Penale]