.: mandato di arresto europeo – condanna contumaciale – L. 22 aprile 2005 n. 69 - giusto processo
Corte di Cassazione, sez. sesta pen., Sent. 04/02/2008 (30/01/2008), n. 5400, Pres. Dott. G. Lattanzi, Est. Dott. G. Colla

Corte di Cassazione, sez. sesta pen., Sent. 04/02/2008 (30/01/2008), n. 5400, Pres. Dott. G. Lattanzi, Est. Dott. G. Colla
mandato di arresto europeo – condanna contumaciale – L. 22 aprile 2005 n. 69 - giusto processo
Rigettando il ricorso la S.C. chiarisce che la richiesta di consegna, di un cittadino italiano, da parte dell'autorità francesi a seguito di una sentenza contumaciale, revocabile tramite opposizione, non abbia carattere esecutivo, ma di domanda processuale, in quanto diretta ad ottenere un nuovo procedimento nel quale sia assicurata la piena tutela dei diritti di difesa e del contraddittorio.Afferma la Corte che nel caso in specie, non trovi applicazione l'art. 18 lett. g), L. n. 69 del 2005, riferendosi questo a sentenze irrevocabili, ma l'art. 19, comma 1, lett. a), L. n. 69 del 2005.
(Massima a cura di Andrea Serafino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:S.B., n. a (OMISSIS);avverso la sentenza in data 3 dicembre 2007 della Corte di appello diMilano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna all'autorità' giudiziaria della Repubblica Francese di S.B., cittadino italiano, in relazione al mandato di arresto europeo (MAE) emesso in data 17 ottobre 2006 dal Procuratore generale della Corte di appello di Douai in relazione alla condanna alla pena di un anno di reclusione per furto aggravato commesso ad (OMISSIS) nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2005, passata in giudicato, in esecuzione della quale era stato emesso ordine di esecuzione in data 6 settembre 2006 dalla predetta Corte di appello.Con detta sentenza della Corte d'appello, veniva disposto, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), che la consegna era sottoposta alla condizione che il S., dopo essere stato ascoltato, fosse rinviato in Italia per ivi scontarvi l'eventuale pena.La condanna pronunciata dalla autorità francese, con la quale erastato accertato che il S. aveva, in concorso con altre persone, sottratto dai locali della Società (OMISSIS), una cassaforte e altri oggetti, era stata emessa in contumacia, con la garanzia che la causa avrebbe potuto essere riesaminata in caso di opposizione alla decisione.Ricorre per cassazione il S. di persona, che deduce, formalmente con un unico motivo, la erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, (comma 1, lett. g)), e la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, rilevando che egli, espulso dopo la sentenza di primo grado dal territorio francese con divieto di reingresso, non aveva mai ricevuto la notifica della citazione per il giudizio di appello, con conseguente violazione dei principi del giusto processo, stabiliti anche nell'ordinamento italiano dall'art. 111 Cost..Inoltre, in data 30 giugno 2007(dopo l'arresto da parte dell'autorità di polizia italiana, avvenuto il 17 aprile 2007), egli aveva presentato rituale opposizione avverso la sentenza di condanna francese, e ciò determinava la riapertura del processo a suo carico e la conseguente perdita di efficacia del titolo esecutivo.Osserva la Corte che il ricorso e' infondato.La consegna e' stata disposta in presenza di un titolo formalmente emesso dall'autorità francese sulla base di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia.L'opposizione alla condanna contumaciale, se abilita il S. ad essere nuovamente giudicato, non costituisce d'altro canto ostacolo alla consegna, presupponendo anzi l'esercizio di tale garanzia che il condannato si presenti all'autorità' giudiziaria dello Stato di emissione per partecipare al nuovo giudizio a suo carico, ove potrà dispiegare ogni attività difensiva, nel rispetto del contraddittorio. Se e' vero che il ricorrente e' stato giudicato dallo Stato francese in contumacia e senza l'assistenza di un difensore tecnico, per valutare le garanzie che lo Stato richiedente deve offrire ai fini della consegna della persona richiesta, non può aversi riguardo al procedimento contumaciale già celebrato, ma al procedimento predisposto nel caso in cui l'interessato non intenda eventualmente adeguarsi alla decisione assunta in contumacia.In altri termini, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ilproblema delle garanzie ai fini della consegna si deve spostare suldiverso piano concernente la verifica di quali rimedi l'interessato,già processato in absentia, abbia nell'ordinamento francese conparticolare riguardo alla esistenza della possibilità di poteressere sottoposto a un nuovo procedimento nel caso lo richieda, e,nella ipotesi affermativa, alla possibilità di essere sottoposto aun nuovo procedimento in cui sia assicurata la piena tutela deidiritti di difesa e del contraddittorio.La normativa vigente in Italia prevede che una persona possa esserearrestata e consegnata allo Stato membro della UE sia ai finidell'esercizio di una azione giudiziaria in materia penale, sia aifini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezzaprivative della libertà personale purché, se si tratta diprovvedimento cautelare, sia stato sottoscritto da un giudice e siamotivato, ovvero, in caso di sentenza, se questa sia irrevocabile (L.n. 69 del 2005, art. 1, commi 1 e 2). Ciò, in totale adesioneall'art. 1, comma 1, della decisione quadro (2002/584/GAI delConsiglio del 13 giugno 2002), recepita pienamente in Italia, laquale prevede, appunto, che possa farsi luogo alla consegna dipersona "ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale odell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativedella libertà".Nel caso, il mandato non ha mai avuto un carattere esecutivo masemplicemente processuale sin dalla sua emissione perché erafinalizzato a ottenere la consegna da parte della Stato italiano delXXX affinché potesse essere eventualmente sottoposto allacelebrazione di un nuovo processo ordinario, previa opposizione allasentenza contumaciale - che il ricorrente ha precisato di avere giàproposto in Francia - con la conseguente caducazione degli effettidella sentenza pronunciata in absentia: la sentenza in argomento,proprio per la garanzia ora detta, non ha mai avuto il caratteredella esecutività, potendo essere posta nel nulla con la semplicevolontà dell'interessato.E' escluso quindi che possa ritenersi un contrasto tra la sentenzadella Corte d'appello, che ha deciso in termini favorevoli allaconsegna, con la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), perché talenorma si riferisce alle sentenze irrevocabili, mentre si e' vistoche, nel caso, la sentenza francese e' revocabile a seguito diopposizione e che, nella specie, si tratta di un mandato di arrestoprocessuale.Va in proposito ribadito che anche il riferimento ai principifondamentali dell'ordinamento italiano non va parametrato alprocedimento francese in absentia, ma al procedimento ordinario chesarà celebrato a seguito della già interposta opposizione, inordine al quale nessuna obiezione ha sollevato il ricorrente conriguardo al contrasto con norme e principi dell'ordinamento giuridicoitaliano e alle norme internazionali, con particolare riferimentoalla normativa della Convenzione Europea per la Salvaguardia deidiritti dell'Uomo.Ciò precisato, va affermato che, tenuto conto dei parametri - sopraevidenziati - cui deve aversi riguardo nel caso di specie, legaranzie offerte dallo Stato francese sono pienamente in armonia nonsolo con la decisione quadro sopra richiamata (art. 5 sullecondizioni che lo Stato emittente deve fornire in determinati casi:v. n. 1 dell'articolo citato) ma anche con il diritto internoitaliano, che ha ripreso, quasi letteralmente, nella L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), la condizione per la consegna incaso di procedimento deciso in absentia nello Stato richiedente, valea dire la condizione che la autorita' giudiziaria emittente forniscaassicurazioni dirette a garantire la possibilità di chiedere unnuovo processo nello Stato membro di emissione.Le garanzie offerte dallo Stato francese sono in piena assonanzaanche con le norme della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo edella Costituzione italiana. La Grande Camera della Corte Europea deiDiritti dell'uomo ha recentemente ribadito che sussiste violazionedell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo quando,pronunciata una sentenza contumaciale di condanna di un imputato noneffettivamente informato del processo e che non aveva rinunciato inmaniera non equivoca al suo diritto di comparire in giudizio non siaprevisto dal codice penale nazionale un procedimento che tenda adassicurare al condannato contumace che un organo giurisdizionale sipronunci sul suo caso ex novo sulla fondatezza della accusa, dopoaverlo ascoltato nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione (Sent.sul ricorso n. 56581/00 del 01 marzo 2006, Sejdovic c. Italia, in IlFisco, 2006, fasc. 13, 1, 1985). Laddove e' di tutta evidenza che legaranzie offerte dallo Stato richiedente sono assolutamente conformia quanto richiesto dalla CEDU e totalmente in sintonia anche con iprincipi sul giusto processo desumibili dall'art. 111 Cost. Italianasulla fondamentale regola del contraddittorio.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali di questo grado, posto che laprevisione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionaleper l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico delloStato italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda il regimedelle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso percassazione, dall'art. 616 c.p.p..La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Riserva il deposito della motivazione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del2005, art. 22, comma 5.Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008