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 .: Immigrazione clandestina - ingresso della Romania nell’Unione Europea - non applicabilità dell’art. 2 c.p.   
Corte di Cassazione, sez. Unite pen., sent. 16/01/2008(27/09/2007), n. 2451

apri 4526
Corte di Cassazione, sez. Unite pen., sent. 16/01/2008(27/09/2007), n. 2451. Pres. Dott. LUPO E., Est. Dott. G. Lattanzi

Immigrazione clandestina – decreto di espulsione dello straniero – reato ex art.14 comma 5-ter, D.Lgs. 286/98 – ingresso della Romania nell'Unione Europea - non applicabilità dell'art. 2 c.p.

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno escluso che l'adesione della Romania all'Unione Europea abbia determinato l'abolizione del reato previsto all'art. 14 comma 5 ter, D.Lgs 286/98, commesso dai cittadini rumeni prima del 1 gennaio 2007, giorno di entrata in vigore del trattato. La S.C. ha infatti affermato la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p., ritenendo che le norme relative l'acquisito status di cittadini dell'Unione Europea da parte dei cittadini rumeni, non abbiano inciso sulla fattispecie del D.Lgs. N. 286/98 né con efficacia retroattiva, né modificatrice.
La situazione di fatto e di diritto antecedente all'adesione e quella successiva sono, infatti, diverse, e richiedono quindi logicamente trattamenti, anche penali, diversi.
(massima a cura di Andrea Serafino)
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA                    
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                       
SEZIONI UNITE PENALI 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:       
Dott. LUPO       Ernesto        - Presidente 
Dott. LATTANZI   Giovanni       - Consigliere
Dott. CHIEFFI    Severo         - Consigliere
Dott. DE ROBERTO Giovanni       - Consigliere 
Dott. SANTACROCE Giorgio        - Consigliere
Dott. CARMENINI  Secondo L.     - Consigliere
Dott. IACOPINO   Silvana G.     - Consigliere
Dott. NAPPI      Aniello        - Consigliere
Dott. FRANCO     Amedeo         - Consigliere
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA 
sul ricorso proposto da:Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova;nei confronti di:M.P., nato in (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza del Tribunale di Genova in  data  20  settembre2006;sentita la relazione fatta dal Dott. Giorgio Lattanzi;udito l'Avvocato generale Dott. Palombarini Giovanni, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di  Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20  settembre 2006 con la quale il Tribunale di Genova, all'esito  di un giudizio abbreviato, ha assolto il cittadino rumeno  M.P., alias B.P., dall'imputazione di ingiustificata  permanenza   nel       territorio   dello   Stato in  violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore di Udine, "perché il fatto non sussiste".Il  tribunale  genovese,  dopo  avere  affermato  che  gli  atti  delprocedimento  amministrativo relativo all'espulsione di un  cittadinoextracomunitario devono essere congruamente motivati  e  che  l'oneredella  motivazione  non può "dirsi assolto in  presenza  della  meraripetizione del dettato normativo o della vuota adozione  di  formuledi  stile",  ha  ritenuto che nel caso in esame il provvedimento  delquestore,  essendosi  limitato a dare atto  che  non  era  "possibiletrattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea permancanza  di  posti", contenesse una mera ripetizione  della  formulanormativa e fosse illegittimo.Perciò,  il  tribunale,  disapplicando  l'ordine  del  questore,  haassolto l'imputato per l'insussistenza del fatto.Nel  ricorso  il  Procuratore generale ha sostenuto che  la  sentenzaimpugnata ha applicato erroneamente la legge penale: sotto  un  primoaspetto  perché sarebbe sufficiente il riferimento al  provvedimentodi espulsione, alla correlata violazione da parte del destinatario  eall'impossibilita'  di  trattenerlo presso un  centro  di  permanenzatemporanea  per  ritenere assolto, anche se in  maniera  estremamenteconcisa, l'obbligo di motivazione del provvedimento; sotto un secondoaspetto  perché  il  tribunale ha "ritenuto carente  di  motivazionel'ordine  del  questore, per non aver motivato circa l'impossibilita'di  eseguire  l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera  amezzo  della  forza  pubblica", mentre tale motivazione  non  sarebbestata necessaria.2.  La prima sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite,rilevando  che      M.  e'  cittadino  rumeno  e  che  in   seguitoall'ingresso  della  Romania nell'Unione Europea  occorre  "porsi  ilquesito  relativo  all'applicabilità della  disciplina  dell'art. 2 c.p."  e "stabilire se risulti ancora punibile una condotta che  ogginon costituisce più reato".Come  ha  ricordato l'ordinanza di rimessione, la  prima  sezione  inprecedenza,   con   la   sentenza   11   gennaio,   2007,   Ferlazzo,nell'esaminare  una fattispecie di favoreggiamento  dell'immigrazioneclandestina relativa all'ingresso illegale in Italia di cittadini  diuno  Stato (la Polonia), successivamente entrato nell'Unione Europea,aveva ritenuto di trovarsi in presenza "di una vicenda successoria dinorme  extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice  etanto  meno  implicano una modifica della disposizione  sanzionatoriapenale,  bensì  determinano  esclusivamente  una  variazione   dellarilevanza  penale  del  fatto".  Però  secondo  l'ordinanza   questadecisione  si  ricollega  a  un  orientamento  giurisprudenziale  nonincontrastato,  al  quale  se  ne contrappone  un  altro  che  invecericonduce le modificazioni mediate (relative cioè a norme diverse daquella incriminatrice) nell'ambito dell'art. 2 c.p. e riconosce  loroun effetto abolitivo della fattispecie che risulta dalla combinazionedella  norma penale con quella integratrice. L'ordinanza ha  rilevatoche  questo secondo orientamento e' stato seguito anche dalle Sezioniunite,  con  la  sentenza  23  maggio  1987,  Tuzet,  relativa   allaqualificazione dell'attività degli istituti di credito, e  da  altredecisioni della Corte di cassazione che possono ritenersi espressionedi   "una   linea   di  fondo  prevalente  nella  giurisprudenza   dilegittimità".Ciò  posto,  la  prima  sezione ha chiesto  alle  Sezioni  unite  distabilire "se la sopravvenuta circostanza che dal 1 gennaio  2007  laRomania  e'  entrata  a  far  parte dell'Unione  Europea  giustifichil'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 2  c.p.  e  debba,quindi,  fare  pronunciare l'assoluzione con la formula  "perché  ilfatto  non e' previsto dalla legge come reato", nel processo a caricodi  un cittadino rumeno imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286del  1998,  art.  14, comma 5 ter, per l'inosservanza dell'ordine  dilasciare  il territorio italiano anteriormente emesso dal questore  aseguito del decreto prefettizio di espulsione". 
                       CONSIDERATO IN DIRITTO1.  Rispetto  alla  questione rimessa per la soluzione  alle  Sezioniunite  e'  preliminare  quella, oggetto del ricorso  del  Procuratoregenerale,  relativa al contenuto della motivazione del  provvedimentodel  questore che, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma5  bis, "ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Statoentro  il  termine di cinque giorni". Se infatti si dovesse convenirecon  il  tribunale che il provvedimento del questore era illegittimo,che  l'imputato  non era tenuto ad osservarlo e che  quindi  non  eraavvenuta la violazione costituente reato, la questione sugli  effettida ricollegare all'ingresso della Romania nell'Unione Europea sarebbepriva  di rilevanza: il fatto sarebbe insussistente e non ci  sarebberagione di chiedersi se esso sia ancora preveduto come reato.E'  da  aggiungere  che,  secondo l'indicazione  che  si  trae  dallasequenza  delle  formule di proscioglimento contenuta  nell'art.  129 c.p.p.,  comma  1, e dalla diversa ampiezza degli effetti  liberatoriper l'imputato, la formula "il fatto non sussiste" dovrebbe prevaleresulla formula "il fatto non e' previsto come reato" (ved. Sez. 5^,  6dicembre  2000, n. 10312/2001, Rossi, rv, 218804; Sez. 3^, 23  giugno1993,  n. 9096, Steinhauslin, rv. 195202; Sez. 6^, 30 novembre  1990,
n.  4508,  Pennino,  rv. 183894, queste ultime  due  con  riferimentoall'art.  152  c.p.p.  1930), e anche sotto  questo  aspetto  non  visarebbe  ragione di interrogarsi sull'esistenza o meno  dell'abolitiocriminis.Occorre  dunque  stabilire  se  il motivo  di  ricorso  proposto  dalProcuratore generale e' fondato.L'ordine del questore allo straniero di lasciare entro cinque  giorniil territorio dello Stato segue il decreto di espulsione del prefettoe  presuppone  che  non sia stato possibile eseguire  tempestivamentel'espulsione  e neppure trattenere lo straniero presso un  centro  dipermanenza,  ovvero  che  siano trascorsi  i  termini  di  permanenza(D.Lgs.  n.  286  del  1998, art. 14, comma  5  bis),  e  secondo  lagiurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, a  norma  dellaL.  n.  241 del 1990, art. 3, comma 1, l'ordine deve essere motivato:la  mancanza  di  motivazione ne comporta  l'illegittimità  e  rendeinconfigurabile la violazione prevista come reato dal D.Lgs.  n.  286
cit.,  art.  14,  comma 5 ter, (ved. Sez. 1^, 21  dicembre  2006,  n.
1575/2007, Tanase; Sez. 1^, 6 dicembre 2006, n. 1076/2007, Ismellari;Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 13314, Hado; Sez. 1^, 15 dicembre 2005, n.5217/2006,  Bcji  Lofti; Sez. 1^, 22 aprile 2005, n. 19722,  Popescu,rv. 232223).Nel  caso  in  esame l'ordine e' stato motivato considerando,  quantoall'impossibilita'   di   eseguire   l'espulsione,   che   non    era"immediatamente disponibile vettore aereo o altro mezzo di trasporto"e,  quanto  all'impossibilita' di trattenere lo straniero  presso  uncentro  di  permanenza  temporanea, che vi  era  "mancanza  di  postidisponibili".La  sentenza non ha mosso rilievi riguardo al primo presupposto ma hagiudicato  carente la motivazione sul secondo, in quanto  "espressivadi  mera  ripetizione  della  formula normativa".  Ciò  posto,  deveritenersi   frutto   di  un  evidente  equivoco  l'affermazione   delricorrente  che l'ordine era stato ritenuto dal tribunale illegittimoanche  perché il questore non aveva "motivato circa l'impossibilita'di  eseguire  l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera  amezzo della forza pubblica", e quindi e' privo di rilevanza il motivovolto  a  sostenere che tale motivazione non era necessaria.  L'altromotivo,  con  il quale il ricorrente ha negato che potesse  ritenersisostanzialmente mancante la motivazione sul secondo presupposto,  none'  invece  frutto di un equivoco e risulta fondato, perché  non  e'vero che la motivazione sulla impossibilità del trattenimento pressoun  centro  di  permanenza temporanea e' stata  meramente  ripetitivadella formula legislativa.Il  questore  nel suo provvedimento ha precisato che l'impossibilita'dipendeva dalla "mancanza di posti disponibili" e, come e' già statoaltre  volte ritenuto (ved. Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 13314,  Hado),tanto  basta  per  dare  ragione dell'esistenza  del  presupposto  inquestione, senza che occorrano spiegazioni ulteriori.La  motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra lafattispecie  concreta  e la fattispecie astratta,  che  legittima  ilprovvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che  hannofatto  ritenere esistente la fattispecie concreta, "funzione  che,  aseconda  dei  casi, può richiedere uno svolgimento diffuso  o  pocheparole"  (sent.  26  novembre 2003, n. 23/2008, Gatto,  la  quale  haritenuto  correttamente  motivato un decreto del  pubblico  ministeroche,  ai  fini dell'art. 268 c.p.p., comma 3, aveva fatto riferimentoalla  "indisponibilità  di  linee"),  e,  nel  caso  in  esame,   laconsiderazione  del  questore  che non  vi  erano  posti  disponibilidimostrava,  con  poche  ma concludenti parole,  l'impossibilita'  ditrattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea.Perciò  erroneamente  il tribunale ha ritenuto illegittimo  l'ordinedel  questore e di conseguenza inesistente la violazione  addebitata;resta da stabilire se il fatto sia ancora previsto come reato.2.  Come  ha  ricordato l'ordinanza di rimessione,  questa  Corte  haritenuto  che non potesse trovare applicazione l'art. 2  c.p. in  uncaso  di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di "stranieri"(si   trattava  di  polacchi),  divenuti,  nel  corso  del  giudizio,cittadini  europei,  perché, a suo avviso,  si  era  verificata  una"vicenda  successoria  di  norme extrapenali  che  non  integrano  lafattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica  delladisposizione  sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamenteuna  variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dallaemanazione  del  successivo provvedimento normativo di  adesione  delnuovo paese all'U.E., limitatamente ai casi che possono rientrare nelnuovo  provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale  delfatto  anteriormente commesso" (Sez. 1^, 11 gennaio  2007,  n.  1815,Ferlazzo, rv. 236028).L'ordinanza ha aggiunto che un orientamento analogo in precedenza erastato  espresso da Sez. 6^, 16 dicembre 2004, n. 9233/2005, Buglione,rv.   230950,  relativa  all'applicazione  di  una  misura  cautelarepersonale   per  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina   dicittadine  lettoni, che dopo l'ingresso in Italia  avevano  perso  laqualità  di  straniere  per  l'adesione del  loro  Paese  all'UnioneEuropea.A  questi  precedenti, citati nell'ordinanza, si possono  aggiungere,nello  stesso  senso,  sempre in tema di favoreggiamento  (ma  questavolta di rumeni), Sez., 1^, 8 maggio 2007, n. 22805, Mathe e Sez. 1^,15 giugno 2007, n. 29728, Afloarei.Invece  Sez.  1^, 22 novembre 2006, n. 42412, Balota, rv.  235584  hapreso in considerazione il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998,art.  14, comma 5 ter, in un caso singolare: il Tribunale monocraticodi  Crotone, con provvedimento del 1 febbraio 2006, aveva  negato  laconvalida  dell'arresto  di un cittadino  rumeno  per  la  violazionedell'ordine  di  lasciare  il territorio dello  Stato  rilevando  chel'arrestato  avrebbe  dovuto  ritenersi in  via  analogica  cittadinoeuropeo,  perché  era  previsto che il 1  gennaio  2007  la  Romaniasarebbe entrata a far parte dell'Unione Europea. Il provvedimento  e'stato annullato in quanto, secondo la Corte di cassazione, il delittodell'art.  14,  comma  5  ter,  cit.  "si  perfeziona  con  la   merarealizzazione della condotta, sicché non rilevano ne' la  previsionedi  un  futuro  ingresso  dello Stato di appartenenza  del  cittadinoextracomunitario nell'Unione europea, ne' l'adesione in itinere"  delsuo  Paese d'origine all'Unione. La Corte ha aggiunto che l'arrestatonon  si  sarebbe  potuto giovare del regime di cui  all'art.  2  c.p.neppure  successivamente,  perché il  perfezionamento  dell'adesioneavrebbe  dato  luogo a "una vicenda successoria di norme  extrapenaliche   non  integrano  la  fattispecie  incriminatrice  e  tanto  menoimplicano  una  modifica  della  disposizione  sanzionatoria  penale,bensì  determinano esclusivamente una variazione del  contenuto  delprecetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento...   senza   fare  venire  meno  il  disvalore  penale   del   fattoanteriormente commesso".Inoltre, in vari altri casi la Corte di cassazione ha deciso  ricorsirelativi al reato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma  5  ter,senza  neppure  prospettarsi  la possibilità  che  in  seguito  allaperdita  della qualità di straniero, che l'imputato aveva al momentodel fatto, potesse essersi verificata un'abolitio criminis (ved.,  adesempio, Sez. 1^, 27 febbraio 2007, n. 9345, Trandafir; Sez.  1^,  14marzo  2007,  n. 19096, lordache; Sez. 1^, 27 marzo 2007,  n.  17576,Todeanca).Tenuto  conto  delle decisioni finora intervenute, deve  riconoscersiche,   nella   giurisprudenza  della  Corte  di   cassazione,   sullapunibilità dei reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 12 e14,  relativi  a stranieri che successivamente abbiano acquistato  lacittadinanza  europea, non e' ravvisatile alcun  contrasto;  e'  veroperò  che,  come  ha  rilevato l'ordinanza di  rimessione,  esistonoorientamenti  difformi sugli effetti che in genere  può  determinaresul trattamento penale la modificazione di una norma extrapenale (nelsenso  di  norma esterna alla fattispecie penale, che potrebbe  ancheessere  una  norma  penale, come avviene nel caso di  calunnia  o  diassociazione  per  delinquere), cui quella penale faccia  in  qualchemodo  riferimento,  e  che  se si dovesse accogliere  l'opinione  chequesta  modificazione si risolve sempre in un fenomeno di successionedi leggi penali si dovrebbe concludere che, diversamente da quanto e'stato  ritenuto dalle ricordate decisioni, l'acquisto della  qualitàdi cittadino europeo fa escludere, a norma dell'art. 2 c.p., comma 2,la  punibilità  dei  reati previsti dal  D.Lgs.  n.  286  del  1998,commessi precedentemente.3. In seguito all'entrata in vigore, il. 1 gennaio 2007, del Trattatodi  adesione della Romania all'Unione Europea (L. 9 gennaio 2006,  n. 16) ha perso efficacia il decreto di espulsione emesso dal prefetto anorma  del  D.Lgs.  n.  286 del 1998, art.  13,  ed  e'  venuto  menol'obbligo  per l'imputato di lasciare il territorio dello  Stato,  inottemperanza  all'ordine  impartito  a  suo  tempo  dal  questore,  ecorrelativamente e' cessato il reato previsto dal D.Lgs. n.  286  del1998,  art.  14, comma 5 ter. Poiché però il reato era  già  statocommesso c'e' da chiedersi se ne permanga, o meno, la punibilità.La risposta deve essere ricercata facendo riferimento ai criteri giàaffermati  in  tema di successione di leggi penali da queste  Sezioniunite  con  la sentenza 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano. In  quellasentenza le Sezioni unite hanno escluso la possibilità di accoglierela  teoria della doppia punibilità in concreto e hanno affermato cheper  individuare il campo di applicazione dell'art. 2 c.p.,  comma  2non  ci  si può limitare a considerare se il fatto, punito  in  basealla  legge  anteriore, sia punito, o meno, anche in  base  a  quellaposteriore.  Perciò non può escludersi che un fatto,  divenuto  nonpunibile per la legge extrapenale posteriore, rimanga punibile per lalegge anteriore, vigente al momento della sua commissione.L'indagine   sugli   effetti  penali  della  successione   di   leggiextrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astrattae  non  al  fatto concreto: non basta riconoscere che oggi  il  fattocommesso  dall'imputato  non costituirebbe  più  reato,  ma  occorreprendere  in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenalemodificata  svolga in collegamento con la disposizione incriminatriceun  ruolo  tale  da  far  ritenere che, pur  essendo  questa  rimastaletteralmente  immutata, la fattispecie risultante  dal  collegamentotra  la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte nonsia  più prevista come reato. In questo caso ci si trova in presenzadi  un'abolitio criminis parziale, analoga a quella che  si  verificaquando  e'  la  stessa disposizione penale ad essere  modificata  conl'esclusione di una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte(si  pensi  ad esempio alle modificazioni subite dal reato  di  abusod'ufficio o da quello di false comunicazioni sociali).La successione avvenuta tra norme extrapenali non incide invece sullafattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso  in  cuiin concreto il reato non e' più con figurabile, quando rispetto allanorma   incriminatrice  la  modificazione  della  norma   extrapenalecomporta solo una nuova e diversa situazione di fatto.In  altre  parole, nel caso in esame occorre stabilire se la qualitàdi  appartenenti  all'Unione Europea, acquistata dai cittadini  dellaRomania  e degli altri Stati che sono di recente entrati a far  partedell'Unione, ha inciso sulla fattispecie del D.Lgs. n. 286 del  1998,art. 14, comma 5 ter, con effetto retroattivo o ha solo dato luogo  auna  modificazione della situazione di fatto, che ha reso  lecita  laloro  permanenza in Italia dal momento dell'ingresso  dei  rispettiviStati nell'Unione.L'ordinanza  di  rimessione  alle Sezioni  unite  ha  prospettato  lapossibilità  che nel caso in esame la punibilità venga  esclusa  inapplicazione  dell'art. 2 c.p., comma 4 anziché  del  secondo  commadello stesso articolo, con l'opportuno effetto in tal caso di rendereinoperante  la  vicenda successoria rispetto alle  condanne  divenuteirrevocabili.  Però l'art. 2 c.p., comma 4, come si desume  dal  suocontenuto   dispositivo  e  si  ritiene  generalmente,  riguarda   lamodificazione delle incriminazioni e non la loro abolizione, riguardacioè l'ipotesi in cui, in seguito a una successione di leggi penali,il  fatto continua a costituire reato ma e' trattato in modo diverso,e  pone la regola che in tale ipotesi deve applicarsi la disposizionepiù   favorevole,   "salvo  che  sia  stata   pronunciata   sentenzairrevocabile".  Nel  caso  in  esame  occorre  invece  stabilire   sel'incriminazione   sia  stata  o  meno  abolita   in   seguito   allamodificazione della legge extrapenale, e una risposta affermativa nonpuò  non  comportare anche il superamento delle  eventuali  sentenzeirrevocabili di condanna, di cui, a norma dell'art. 2 c.p.,  comma  2dovrebbero cessare l'esecuzione e gli effetti penali.4.  Sulla questione relativa agli effetti della successione di  leggiextrapenali in giurisprudenza sono emerse opinioni diverse e  i  varicasi   che  si  sono  presentati  sono  stati  risolti  ora  muovendodell'affermazione di principio che l'art. 2 c.p., comma 2, si applicaanche  rispetto alla successione di leggi extrapenali,  ora,  invece,dall'affermazione  opposta.  Se però si considerano  attentamente  idiversi casi passati al vaglio della giurisprudenza ci si rende contoche per la loro soluzione non ci si può affidare all'affermazione diprincipio  che  tutte  le  modificazioni di dati  normativi  esterni,implicati dalla fattispecie penale, sono da trattare come un fenomenodi successione di leggi penali o all'affermazione opposta.Anche  nella  dottrina  le  opinioni sono  diverse  e  si  articolanovariamente  tra due estremi. Da un lato c'e' la tesi di  chi  ritieneche  ogni disposizione che rileva nella descrizione della fattispeciepenale finisce, ai fini dell'art. 2 c.p., a connotarsi penalmente e afar assumere rilevanza alle modificazioni che la riguardano; dal latoopposto  la  tesi  di chi invece e' convinto che le modificazioni  dileggi diverse da quella penale non rilevino se il nucleo penale dellafattispecie  non  cambia. Le modificazioni secondo questa  tesi  sonoassimilabili a quelle relative ai presupposti di fatto e quindi dannoorigine  a  una  diversità  di fatti concreti,  rimanendo  prive  dirilevanza ai fini dell'art. 2 c.p., comma 2.In  mezzo  coloro  che  distinguono  tra  leggi  extrapenali  le  cuimodificazioni  sono  rilevanti e leggi le cui  modificazioni  non  losono, da individuare anche facendo ricorso a criteri valutativi,  perriuscire   a  differenziare  i  casi  in  cui  la  modificazione   hadeterminato, anche per il passato, il venir meno della lesività  delfatto da quelli in cui invece non ha determinato questo effetto.Al primo dei due estremi si colloca una tesi estremamente lineare, laquale dalla premessa che il significato del termine "fatto" nel primoe  nell'art. 2 c.p., comma 2 deve essere uguale deduce che  qualunquemodificazione  mediata,  se da un lato non può  avere  l'effetto  direndere  punibile un fatto che prima non lo era, dall'altro non  puònon far cessare la punibilità di un fatto che prima lo era."Se  per  "fatto"  ai fini dell'art. 2 c.p., comma  1,  si  deve  ...assumere  il  fatto  storicamente determinato in  tutti  gli  aspettirilevanti    ai    fini   dell'applicazione   di   una   disposizioneincriminatrice - si e' detto - non si vede perché lo stesso concettonon debba più valere ai fini dell'art. 2 c.p., comma 2".La  tesi  e'  suggestiva, però e' dubbio che il "fatto" dell'art.  2 c.p.,  comma 1, sia quello "storicamente determinato in tutti i  suoiaspetti  rilevanti",  ivi  compresi quelli disciplinati  dalle  normeextrapenali.E'  vero  che la modificazione di una norma extrapenale non  potrebbedar  luogo  a  un'applicazione retroattiva, ma non  sembra  che  ciòdipenda  dal concetto di "fatto" accolto dall'art. 2 c.p.,  comma  1,perché e' assai difficile ipotizzare che un fatto divenuto reato perla  successiva  modificazione di una legge extrapenale  possa  essereintegrato  da  condotte precedenti, posto che in precedenza  potevanoesistere,  e  non  sempre, gli elementi di fatto,  ma  non  anche  lequalificazioni normative presupposte dalla norma penale.Venendo al caso oggetto di giudizio si immagini una situazione in cuiuno  Stato  cessi di far parte dell'Unione Europea. Il  cittadino  diquesto Stato diviene uno straniero (nel senso precisato dal D.Lgs. n.286  del 1998, art. 1) ma e' impossibile ipotizzare che possa essersiverificata in precedenza una condotta riconducibile al D.Lgs. n.  286del 1998, art. 14, comma 5 ter (secondo la sequenza: provvedimento diespulsione  del  prefetto, impossibilità di eseguire  immediatamentel'espulsione  e  di  trattenere  lo straniero  presso  un  centro  dipermanenza   temporanea,  provvedimento   del   questore   e   infineviolazione)  che  potrebbe  essere resa punibile  in  mancanza  dellaregola dell'art. 2 c.p., comma 1.Ma  alla  stessa conclusione deve giungersi nei casi in cui il  fattocommesso prima della modificazione potrebbe essere identico a  quelloche successivamente integrerebbe un reato.Si  pensi  all'abuso d'ufficio, per la cui integrazione  occorre  una"violazione  di  legge  o di regolamento",  e  si  pensi  a  un  attoamministrativo   adottato   in   conformità   di   una   legge   chesuccessivamente  venga  modificata.  In  seguito  alla  modificazionel'atto  non sarebbe più conforme alla legge e c'e' da chiedersi,  sein  mancanza  della regola dell'art. 2 c.p., comma 1 (e dell'art.  25 Cost.,  comma  2),  la  precedente condotta  del  pubblico  ufficialepotrebbe   diventare  punibile  come  abuso  d'ufficio.  La  rispostadovrebbe  essere  certamente negativa perché  l'atto  non  e'  statoadottato  in  violazione  di  legge  e  la  successiva  modificazionelegislativa  non  può  mutare questo dato di fatto.  Come  e'  statoesattamente precisato da Sez. 1^, 15 gennaio 2003, n. 10656,  Villani(per  escludere  che  il  reato possa venir meno  per  effetto  dellamodificazione della norma extrapenale) la violazione di  legge  nellafattispecie dell'art. 323 c.p. costituisce un "requisito di fatto", eil  fatto  in  quanto  tale,  una volta  accaduto,  non  può  subiremodificazioni.Perciò  non  può  concludersi che il concetto  di  "fatto"  accoltodall'art. 2 c.p., comma 1 e' necessariamente comprensivo di tutti glielementi  normativi  extrapenali e che questo  concetto  e'  recepitoanche dal secondo comma dello stesso articolo.E'  vero  che c'e' una corrispondenza tra il primo e l'art.  2  c.p.,comma 2, ma questa corrispondenza si riscontra nei casi in cui,  comesi  vedrà,  la  legge  extrapenale, per il ruolo  che  svolge  nellafattispecie   o   per   sua   natura,  e'   in   grado   di   operareretroattivamente. E' in questi casi infatti che l'innovazione, per losbarramento  del comma 1, non può avere un effetto di incriminazioneretroattiva,  mentre  può  avere l'effetto  abolitivo  previsto  dalsecondo comma.In  realtà  l'art.  2 c.p. non oltre argomenti  per  sostenere  che,benché  nella  rubrica si riferisca letteralmente  solo  alla  leggepenale,  detti  delle  regole da valere  anche  per  tutte  le  leggiextrapenali,   richiamate   in  qualche   modo   dalla   disposizioneincriminatrice;  leggi che possono essere le  più  varie  e  possonovenire   in  considerazione  anche  indirettamente,  attraverso   unapluralità  di rinvii, dalla legge penale a quella extrapenale  e  daquesta ad altre leggi.Ad  esempio,  come si e' visto, per l'integrazione della  fattispeciedell'abuso  di  ufficio  l'art. 323 c.p.  richiede  genericamente  la"violazione  di  norme  di legge o di regolamento"  e  un  rinvio  diun'ampiezza  così  smisurata  rende arduo  sostenere  che  qualunquemodificazione  di  tali norme, intervenuta dopo la  loro  violazione,possa  costituire una parziale abolitici criminis. Conclusione questache  del resto la giurisprudenza rifiuta decisamente, escludendo  cheuna modificazione del genere abbia rilevanza ai fini dell'art. 2 c.p.(Sez.  6^,  15 gennaio 2003, n. 10656, Villani; Sez. 2^,  2  dicembre2003, n. 4296, Stellaccio).Di  recente  il  D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 ha  modificato  alcuniarticoli  della  L.  n.  286 del 1998 in attuazione  della  direttiva 2004/114 CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini  diPaesi  terzi  per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio  nonretribuito   o  volontariato,  e  non  sembra  sostenibile   che   lapunibilità per la violazione dell'ordine di lasciare lo Stato a  suotempo legittimamente dato dal questore al cittadino di un Paese terzopossa   diventare  non  punibile  perché  successivamente  la  leggesopravvenuta  ne  avrebbe potuto legittimare la  sua  permanenza  nelterritorio dello Stato.La  fattispecie del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter,  e'rimasta immutata e la modificazione intervenuta nella disciplina  deipermessi    può   incidere   sulla   condizione   dello   straniero,consentendogli di ottenere un permesso che prima gli era precluso, manon può far venir meno la punibilità di un fatto già commesso.Diversa  a  quanto pare dovrebbe essere la conclusione se a  cambiarefosse proprio la definizione di straniero contenuta nel D.Lgs. n. 286del 1998, art. 1. Se dalla categoria venisse escluso il cittadino  diuno  Stato  in  attesa  di  adesione  all'Unione  sarebbe  la  stessafattispecie  penale  a  risultare diversa e a vedersi  sottrarre  unaparte  della  sua  sfera di applicazione, secondo  lo  schema  tipicodell'abolizione  parziale, riconducibile all'art. 2  c.p.,  comma  2,(Sez. un. 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano).In  un  caso  del  genere  dall'ambito della  precedente  fattispecieverrebbe  esclusa una sottoclasse, quella relativa ai  cittadini  deiPaesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea, e rispetto a questasottoclasse  si potrebbe parlare di abolitio criminis,  come  avvienequando in una vicenda di successione di leggi penali urta fattispeciepiù  ampia  viene sostituita con una più limitata  (si  pensi  allamodificazione  del  reato di abuso di ufficio o di  quello  di  falsecomunicazioni sociali, dei quali la giurisprudenza ha avuto occasionedi  occuparsi  ampiamente), facendo venire meno  la  punibilità  deifatti  che,  pur integrando precedentemente il reato,  non  rientranonella nuova fattispecie.Lo  stesso  dovrebbe  dirsi se dalla più ristretta  categoria  deglistranieri  che devono essere espulsi, individuata dal D.Lgs.  n.  286del  1998, art. 13, comma 2, venisse escluso lo straniero che "si  e'trattenuto  nel territorio dello Stato in assenza della comunicazionedi  cui  all'art.  27 Cost., comma 1 bis, o senza aver  richiesto  ilpermesso di soggiorno nei termini prescritti", nei cui confronti,  inipotesi, una legge successiva introducesse un regime meno rigoroso diquello   stabilito  nei  confronti  dello  straniero   "entrato   nelterritorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera". Anchein questo caso verrebbe ad essere modificata la fattispecie dell'art.14,  comma  5 ter, cit. attraverso una ridefinizione della  categoriadelle persone alle quali e' applicabile la normativa sull'espulsione.Al  contrario,  la cittadinanza dell'uno o dell'altro  Stato,  membrooppure  no dell'Unione Europea, rispetto alla fattispecie del  D.Lgs.n.  286  del  1998, art. 14, comma 5 ter, non da luogo a sottoclassi,non designa nell'ambito della categoria una parte con caratteristichespecifiche, ma individua più semplicemente l'appartenenza all'una  oall'altra  categoria, cioè a quella dei cittadini extracomunitari  odei  cittadini comunitari. L'essere rumeno o albanese significa  oggiessere  o non essere cittadino dell'Unione Europea, perciò, ai  finidel  reato  in  questione, l'ingresso di uno Stato nell'Unione,  cosicome in ipotesi la sua esclusione, non da luogo a una successione  dileggi riconducibile all'art. 2 c.p., comma 2, non modifica, sia  purein  modo mediato, la fattispecie penale, ma costituisce un mero  datodi fatto, anche se frutto di un'attività' normativa.5.  Come  si e' visto, nell'ambito della fattispecie penale le  normeextrapenali non svolgono tutte la stessa funzione e, nel  caso  dellenorme  penali in bianco, possono addirittura costituire il  precetto,anche  se  in questo caso, vista la funzione che svolgono,  si  parlaforse  impropriamente di norme extrapenali; perciò  occorre  operareuna distinzione tra le norme integratrici della fattispecie penale  equelle che tali non possono essere considerate.E'  una  distinzione  alla  quale si ricorre anche  nell'applicazionedell'art.  47  c.p., comma 3 per decidere se un errore su  una  leggediversa  da  quella penale escluda o meno la punibilità,  e  non  e'questa  la sede per stabilire se ai fini dell'art. 2 c.p. e dell'art. 47 c.p.  la qualificazione di una norma extrapenale debba essere  lastessa;  qui  e'  sufficiente considerare che nell'art.  47  c.p.  illegislatore  ha riconosciuto l'esistenza di leggi diverse  da  quellepenali, alle quali ha ricollegato un diverso trattamento dell'errore,e  non e' arbitrario pensare che anche agli effetti dell'art. 2  c.ple leggi diverse da quelle penali possano avere trattamenti diversi.E' da aggiungere che la retroattività, mentre per le norme penali difavore rappresenta la regola (art. 2 c.p., commi 2, 3 e 4), anche  sepuò  subire deroghe (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), per  lenorme  diverse  da  quelle penali costituisce un'eccezione  (art.  11disp.  gen.),  sicche'  una nuova legge extrapenale  può  avere,  diregola, un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie penale,venendo a partecipare della sua natura, e ciò avviene, come nel casodelle  disposizioni definitorie, se la disposizione extrapenale  puòsostituire  idealmente  la  parte della disposizione  penale  che  larichiama.  Ad esempio nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art.  14,  comma  5ter,  come  e'  già  stato rilevato, le parole  "lo  straniero"  benpotrebbero essere sostituite con le parole "il cittadino di Stato nonappartenente  all'Unione Europea e l'apolide" (secondo  l'indicazionedel  D.Lgs.  n. 286 del 1998, art. 1), e si verificherebbe certamenteuna  successione  di  leggi penali se questa  definizione  cambiasse,escludendo  l'apolide  o il cittadino di Stati  di  cui  e'  previstol'ingresso nell'Unione.Analogamente  le  parole  "minori" o  "minorenni",  che  figurano  innumerose disposizioni del codice penale, potrebbero essere sostituitecon le parole "persone che non hanno compiuto il diciottesimo anno dietà",  perciò l'art. 2 c.c., comma 1 sulla maggiore età  ben  puòessere  considerato una disposizione integratrice dei precetti penaliche  si  riferiscono a maggiorenni o a minorenni. E tale  infatti  lagiurisprudenza ha considerato la disposizione civilistica  quando  e'stata modificata dalla L. 8 marzo 1975, n. 39, art. 1, che ha ridottoil  limite della maggiore età da ventuno a diciotto anni: la vicendae'  stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2 c.p. ed e' stata esclusala  punibilita'  dei  fatti di sottrazione consensuale  di  minorenni(art.  573  c.p.) commessi nei confronti di persone  di  età  tra  idiciotto  e  i  ventuno anni prima che il limite della maggiore  etàvenisse  ridotto  (Sez.  6^, 11 aprile 1975, n.  8940,  Centone,  rv.130790; Sez. 6^, 29 dicembre 1977, n. 3791, Amato, rv. 138463).In  casi  come questi si può parlare di modificazioni mediate  dellanorma  incriminatrice, da trattare, alla stregua  dell'art.  2  c.p.,come una successione di norme penali.6.  Oltre  che  rispetto alle norme integratrici  di  quelle  penali,l'art.  2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenaliche  siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive,quando   nella   fattispecie  penale  non  rilevano   solo   per   laqualificazione  di  un  elemento  ma  per  l'assetto  giuridico   cherealizzano,  come può accadere per le norme penali richiamate  dallanorma  incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di normeextrapenali,  nel senso di norme esterne a quella penale  descrittivadel reato).Sotto  questo aspetto si può ricordare che una recente decisione  haescluso  la configurabilità del reato di associazione per delinquereper  l'avvenuta  depenalizzazione  del  reato  fine,  rilevando,  tral'altro,  che  "l'abrogatio criminis svuota di  contenuto  penalmenterilevante  le  finalità del sodalizio" (Sez. 1, 9  marzo,  2005,  n.13382,  Screti,  rv.  232491). In questo caso  l'effetto  retroattivodella   norma  abolitrice  del  reato  ha  inciso  sulla  fattispecieassociativa privandola del scopo della commissione di fatti-reato. Sipensi   al   caso   ancora   più  semplice   di   tatti   delittuosisuccessivamente divenuti leciti e addirittura, in ipotesi, apprezzatipositivamente  (come  potrebbe avvenire per delitti  collegati  a  unparticolare  regime politico, poi abbattuto). Una volta divenuti  nonpunibili  questi  fatti non ci sarebbe ragione di punire  chi  si  e'associato per commetterli, e se fosse intervenuta condanna sia per  idelitti scopo sia per quello associativo la revoca non potrebbe certoriguardare solo i primi. L'effetto abolitivo dei reato associativo e'conseguenza  necessaria dell'effetto retroattivo dell'abolizione  delreato scopo.Diverso  e'  il  caso della calunnia, che secondo  la  giurisprudenzaconsolidata  rimane  insensibile  all'abolizione  del  reato  oggettodell'incolpazione  (Sez. 6^, 8 aprile 202, n.  14352,  Bassetti,  rv.226425; Sez. 6^, 21 maggio 1999, n. 8827, Zini, rv. 214674; Sez.  6^,21  novembre  1988,  n. 12673, Caronna, rv. 180011).  Nella  calunniainfatti  rileva  la  qualificazione  come  reato  del  fatto  oggettodell'incolpazione, nel momento in cui e' avvenuta,  e  non  l'assettogiuridico    realizzato    dalla   norma   incriminatrice,    sicche'l'abrogazione  di  questa  non  e' in grado  di  incidere  sul  reatoprecedentemente  commesso. Ciò che conta ai fini della  calunnia  e'l'incolpazione di un innocente, in modo tale che a suo  carico  possainiziare   uri   procedimento   penale,   e,   una   volta   avvenutal'incolpazione,   l'eventuale   successiva   abolizione   del   reatoaddebitato  resta  priva  di  effetti.  L'abolizione  potrebbe  ancheavvenire  quando  il procedimento non solo e' iniziato  ma  ha  anchegravemente  pregiudicato  l'incolpato e in  un  caso  del  genere  lalesione sarebbe evidentemente irretrattabile.Esemplare  in  proposito e' il caso giudicato da Sez.  3^,  7  aprile1951,  Ottazzi  (in Giust. pen., 1951, 2^ c. 1073).  L'imputato,  condenuncia  presentata alle autorità politiche e di  polizia  fascistedell'epoca, aveva incolpato falsamente una persona di appartenere  alComitato  di  liberazione nazionale e questa era rimasta  incarceratafino  alla  liberazione  del  territorio  nazionale.  Il  fatto   chel'appartenenza al Comitato di liberazione nazionale avesse cessato dicostituire  reato e fosse divenuta titolo di onore  non  ha  impeditoalla Cassazione di ritenere ancora punibile la calunnia, perché  "lasuccessiva  esclusione  legislativa  del  reato  incolpato  (abolitiocriminis)  e'  un  posterius del tutto irrilevante, che  non  eliminal'inganno teso all'amministrazione della giustizia deviata dalle  suefunzioni  ordinarie merce la incolpazione di un fatto  che  all'epocacostituiva  reato",  e  tanto  meno elimina  il  grave  danno  subitodall'incolpato.7.  L'applicazione dell'art. 2 c.p. rispetto a leggi extrapenali  nonintegratrici  del  precetto penale e prive di retroattività  sarebbeingiustificata  e  potrebbe  dar  luogo  a  uno  sfasamento  tra   ladisciplina  extrapenale e quella penale, se per  la  seconda  dovessevalere  la regola della retroattività, esclusa invece per la  prima.Sfasamento  che da Sez. 5^, 11 maggio 2006, n. 21197, Formaggia,  rv.234113, in un caso particolare, e' stato evitato respingendo la  tesiche un'avvenuta evasione dell'Iva all'importazione fosse divenuta nonpunibile perché "l'entrata in vigore del Mercato unico europeo a fardata   dal  1  gennaio  1993  ha  fatto  decadere  per  il  commerciointracomunitario  tutta  la  disciplina relativa  alle  attività  diesportazione  e  importazione". La Corte  ha  respinto  la  tesi  conl'affermazione che "l'abolizione delle barriere doganali ...  non  hafatto  venir  meno  la  punibilità delle  condotte  di  contrabbandocommesse  anteriormente,  permanendo  comunque  il  debito  derivantedall'obbligazione tributaria già evasa".Insomma, se, nonostante la modificazione normativa, l'imposta, per ilpassato, continuava ad essere dovuta non poteva non costituire  reatola sua evasione. Il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale,modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversità  delfatto e non della fattispecie: da quando non e' più dovuta l'impostanon  e'  più  configuratole  il reato, ferma  però  rimanendone  laconfigurabilità fino al momento in cui invece l'imposta era dovuta.A  fondamento della regola della retroattività della norma penale difavore e delle norme extrapenali che la integrano e' stato richiamatoin dottrina il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 3 Cost., e il richiamo e' certamente corretto, con l'avvertenza peròche   l'art.   3  Cost.  riguarda  situazioni  uguali  e   legittima,all'opposto,  trattamenti diversi quando le  situazioni  da  regolaresono diverse. Generalmente la novazione della norma extrapenale,  chenon  sia  retroattiva o meramente ricognitiva di  un  mutamento  giàavvenuto, segna il punto di passaggio tra due contesti giuridici (concorrelate  situazioni  di fatto), che si sono  succeduti  nel  tempo,sicche' fare applicazione ai primi del trattamento penale valido  peri  secondi  significherebbe applicare la nuova norma a una situazionediversa da quella alla quale essa si riferisce.8.  Prima di concludere che nella previsione dell'art. 2 c.p.,  comma3,  oltre alle modificazioni di norme extrapenali integratrici  dellanorma penale, rientrano quelle di altre norme extrapenali, solo se sitratta  di  norme retroattive, occorre considerare un  precedente  insenso diverso delle stesse Sezioni unite. Si tratta della sentenza 23maggio  1987  - 16 luglio 1987, Tuzet, nella quale le Sezioni  unite,dopo  aver premesso che "per legge incriminatrice deve intendersi  ilcomplesso  di tutti gli elementi rilevanti ai fini della  descrizionedel  fatto",  hanno riconosciuto effetto retroattivo a una  novazionelegislativa  che aveva fatto venir meno per i dipendenti  bancari  laqualità di incaricati di pubblico servizio, e hanno conseguentementedichiarato    non   punibile   un   reato   di   peculato    commessoprecedentemente.Va   detto   che   alle  Sezioni  unite  non  era  stata   sottopostaspecificamente la questione relativa alle modificazioni mediate dellanorma  penale e che Va sentenza non ha approfondito il tema ma si  e'limitata  ad alcune affermazioni di principio, dopo aver riconosciutoche  "la  giurisprudenza  ...  in materia  di  successione  di  normeintegratrici  si  mantiene  oscillante  e  sembra  influenzata  nelleopposte soluzioni dalla specificità dei casi".E  all'influenza  della specificità del caso non si  sono  sottratteneppure le Sezioni unite.La sentenza Tuzet era chiamata ad affrontare una questione risalente,relativa  alla  qualificazione  dei  dipendenti  degli  istituti   dicredito, che una precedente sentenza delle Sezioni unite (10  ottobre1981  - 19 novembre 1981, Carfi') aveva risolto riconoscendo loro  laqualità  di  incaricati di pubblico servizio. La soluzione  non  erarimasta immune da critiche; la questione non si era sopita e ne eranostate  inutilmente investite anche la Corte costituzionale e la Cortedi  giustizia delle Comunità europee. La prima (sent. 1 luglio 1983,n.  205) aveva concluso con un non liquet, in quanto la questione  dilegittimità costituzionale sollevata coinvolgeva scelte in  tema  didiritto   penale   dell'impresa   bancaria   che   spettavano    alladiscrezionalità del legislatore, mentre la seconda (sent.  7  aprile1987)  aveva  dichiarato  che "ne' le disposizioni,  ne'  l'obiettivodella  direttiva  n.  77/780 si oppongono  a  che  sia  conferita  aidipendenti degli enti creditizi la qualità di "pubblico ufficiale" odi   "persona   incaricata   di  un  pubblico   servizio"   ai   finidell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro".Cosi'  la  questione era ritornata alle Sezioni  unite,  che  con  lasentenza Tuzet hanno mutato orientamento, affermando che per  effettodella direttiva comunitaria n. 77/780 e delle norme di attuazione (L. 5 marzo 1985, n. 74 e D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350) era cambiata laregolamentazione  degli  istituti di  credito  e  correlativamente  idipendenti  avevano  perso  la qualità  di  incaricati  di  pubblicoservizio.  La  modificazione normativa non aveva  però  impedito  adaltre decisioni della Corte di cassazione (Sez. 6^, 13 novembre 1985,Ercolano;  Sez.  2^,  20  marzo  1986,  Di  Gianni)  di  ribadire  ilprecedente  orientamento, mentre la sentenza  Tuzet,  come  e'  statorilevato  in dottrina, era giunta a una conclusione diversa  operandoun "ribaltamento della tesi emersa nella decisione Carfi', attraversoun  discreto ma sistematico smantellamento dei principali elementi diprova  ...  addotti  dalle  Sezioni unite del  1981  a  favore  dellasoluzione panpublicistica".Insomma  la  diversa qualificazione data ai dipendenti bancari  dallasentenza Tuzet, più che di una modificazione normativa, era stato ilfrutto  di  una diversa interpretazione, alla quale le Sezioni  uniteavevano   inteso   riconoscere  valore  retroattivo,   come   avvienenormalmente per le operazioni interpretative.Perciò  dalla  sentenza Tuzet non possono trarsi argomenti  decisiviper  sostenere che tutte le modifiche mediate della norma penale sonoriconducigli all'art. 2 c.p., comma 2, ne' può condividersi la  tesiche,  come e' stata riconosciuta efficacia retroattiva alla  perdita,da parte dei dipendenti bancari, della qualità di persone incaricatedi  un  pubblico  servizio, analogamente deve riconoscersi  efficaciaretroattiva  alla  perdita,  da parte  dei  cittadini  rumeni,  dellaqualità di stranieri.9.  Le  norme  che  hanno modificato lo status dei rumeni,  facendolidiventare  cittadini  dell'Unione Europea, non possono,  come  si  e'detto,  considerarsi  integratici della  norma  penale,  ne'  possonooperare retroattivamente.L'adesione  di uno Stato all'Unione Europea non costituisce  un  datoformale ma giunge al termine di un percorso di non breve periodo  chelo   Stato   candidato  e'  tenuto  a  compiere  sotto  il  controllodell'Unione per adeguare le proprie strutture economiche,  sociali  eordinamentali  ai parametri stabiliti. E l'adesione a  sua  volta  e'produttiva  di  rilevanti effetti, uno dei quali e' costituito  dallalibertà,  per  i  cittadini dello Stato,  di  circolare  all'internodell'Unione.  Perciò non può ritenersi che i cittadini  rumeni,  aifini  penali, vadano trattati come se fossero sempre stati  cittadinidell'Unione  e  che  i  reati  commessi quando  essi  per  il  nostroordinamento  erano  stranieri siano divenuti non  punibili  in  forzadell'art.  2  c.p.,  comma 2. La situazione di  fatto  e  di  dirittoantecedente   all'adesione  e  quella  successiva  sono   diverse   erichiedono quindi logicamente trattamenti, anche penali, diversi.Se  si  dovesse  ritenere il contrario, rispetto ai  cittadini  degliStati  in  attesa  di  entrare  a far parte  dell'Unione  Europea  siverificherebbe  una  situazione  paradossale,  che  darebbe  luogo  aprocedimenti  penali inutili, per reati destinati a venire  meno  nelmomento  in  cui diventerebbe efficace l'adesione. Inoltre,  come  e'stato giustamente rilevato, "la consapevolezza dell'agente che di lia   breve  il  proprio  Stato  entrerà  nella  CE  lo  indurrebbe  atrasgredire senza timore alcuno il D.Lgs. n. 286 del 1998,  art.  14,comma 5 ter, confidando poi nella successiva abolitici criminis".E'  da aggiungere che esiste una regolamentazione dell'ingresso,  delsoggiorno  in Italia e dell'allontanamento dei cittadini  dell'UnioneEuropea,  diversa da quella prevista per gli stranieri e  più  voltemodificata  nel  tempo (D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656;  D.P.R.  18
gennaio 2002, n. 54; D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e, da ultimo, D.l. 29  dicembre  2007),  e  che l'essere in un  dato  momento  cittadinodell'Unione o straniero comporta l'applicazione dell'una o dell'altranormativa. Perciò può ben darsi il caso di una persona soggetta  adespulsione,  in quanto straniera, ma che avrebbe anche potuto  essereallontanata,  ricorrendone le condizioni, se  fosse  stata  cittadinodell'Unione.  Ciò significa che alla diversa qualità della  personasi  collegano  due  statuti diversi (anche  per  quanto  riguarda  iltrattamento  penale) e che al cambiamento della qualità consegue  ilcambiamento    dello   statuto,   il   quale   non    può    operareretroattivamente.In   conclusione  deve  escludersi  che  l'adesione   della   Romaniaall'Unione Europea abbia determinato l'abolizione del reato  previstodal  D.Lgs.  n.  286  del 1998, art. 14, comma 5  ter,  commesso  daicittadini  rumeni  prima del 1 gennaio 2007,  giorno  di  entrata  invigore del trattato di adesione.E' quindi esclusa l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non e'più  previsto  come  reato,  e poiché il  Tribunale  di  Genova  haerroneamente   ritenuto  l'insussistenza  del  fatto,   la   sentenzaimpugnata  deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello  diGenova,  perché, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4,  proceda  algiudizio di appello. 
                               P.Q.M.
La  Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di appello di Genova.Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008 




[Argomento: Penale]