.: Giudice di Pace - Guida in stato di ebbrezza - Principi e casistica

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. (Corte di Cassazione pen., sez. IV 22 novembre 2006 (27 giugno 2006), n. 38438)
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un ciclomotore per la cui conduzione non era richiesta la patente: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposta applicazione della sospensione della patente). (Corte di Cassazione pen., sez. IV 04 novembre 2006 (18 settembre 2006), n. 36580)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'ammissione, da parte del conducente, di trovarsi effettivamente in detto stato non può rendere legittimo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico (e configura, pertanto, il reato di rifiuto dell'accertamento di cui all'articolo 186, comma settimo, del codice della strada). (Corte di Cassazione pen., sez. IV 04 novembre 2006 (18 settembre 2006), n. 36566)
In tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, disciplinato dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n.689, con riferimento alla violazione dell'articolo 186 del nuovo codice della strada - guida sotto l'influenza dell'alcool - la competenza dell'Autorità giudiziaria (giudice di pace, nella materia "de qua", ai sensi dell'articolo 22 bis della legge 24 novembre 1981 n.689) presuppone pur sempre l'avvenuta irrogazione di una sanzione. (Nella specie, non risultando che, in uno alla contestazione di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 186, secondo comma, codice suddetto - che invero configura un reato - fosse stata applicata al conducente una specifica sanzione amministrativa, come tale suscettibile di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, il suddetto procedimento di opposizione non è stato ritenuto configurabile dalla S.C.). (Corte di Cassazione civ., sez. II 19 ottobre 2006, n. 22467)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'articolo 234 cod. proc. pen., può valere come prova nel processo, per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali. (Corte di Cassazione pen., sez. IV 29 settembre 2006 (06 luglio 2006), n. 32300)
Alla condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell'irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l'accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall'inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all'atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l'etilometro a distanza di cinque minuti l'una dall'altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso). (Corte di Cassazione civ., sez. I 28 agosto 2006, n. 18617)
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 cod. proc. pen. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento. (Corte di Cassazione pen., sez. IV 14 luglio 2006 (28 aprile 2006), n. 24382)
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 (particolare tenuità del fatto) trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto, e perché la particolare tenuità si apprezza per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati e che si individuano nell'esiguità del danno o del pericolo, nell'occasionalità della condotta, nel basso grado di colpevolezza e nell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza della causa di improcedibilità per una condotta di guida in stato di ebbrezza, in ragione dell'esiguità del tasso alcolimetrico, valutato unitamente agli altri indici di tenuità del fatto). (Corte di Cassazione pen., sez. IV 13 luglio 2006 (28 aprile 2006), n. 24249)
L'avviso di deposito degli atti, notificato al difensore in concomitanza con la notifica del decreto di citazione a giudizio, vale a sanare le nullità pregresse derivanti dall'omesso deposito dei verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art. 186 C.d.S. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (cosiddetto "alcool-test"). (Corte di Cassazione pen., sez. IV 25 maggio 2006 (11 aprile 2006), n. 18351)
Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall'uso dell'alcool e chi si pone alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell'alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l'influenza di entrambe le sostanze, si verta in un'ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale. (Corte di Cassazione pen., sez. IV 31 marzo 2006)
Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall'art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta. (Corte di Cassazione civ., sez. II 17 febbraio 2006, n. 3569)
La competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza - commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214 - deve essere determinata in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio in quanto la competenza del tribunale, e non più del giudice di pace, è stata stabilita dall'art. 186, comma secondo, codice della strada, indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione. (Corte di Cassazione pen., sez. Unite 31 gennaio 2006 (17 gennaio 2006), n. 3821)