.: Motivazione estesa da giudice di pace ammesso al tirocinio
Rilevanza ai fini della nullità

Non è affetta da nullità la sentenza la cui motivazione sia stata estesa da giudice di pace in tirocinio, che sia persona diversa dal magistrato onorario, il quale ha diretto il dibattimento e letto il dispositivo, atteso che l'atto decisionale è comunque riferibile a quest'ultimo e che lo stesso, con la sottoscrizione, fa sua la motivazione, pur da lui materialmente non redatta. L'art. 4-bis, co. 5, l. 21.12.1991, n. 374, inserito dall'art. 2 l. 14.11.1999, n. 418, prevede espressamente che "il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti". E' quanto accaduto nel caso ed il magistrato affidatario ne ha dato atto in calce al provvedimento. D'altro canto, tale annotazione ha un rilievo limitato al tirocinio giudiziario del giudice di pace ma la motivazione, redatta dal giudice di pace in tirocinio, resta pur sempre, sotto ogni profilo processualmente rilevante, del magistrato che l'ha sottoscritta. Non sussiste pertanto nullità ai sensi degli invocati artt. 525 e 544 c.p.p. o di altre norme, come da questa Corte statuito per l'analogo caso dell'uditore giudiziario in tirocinio (perfino nel caso che questi avesse svolto funzioni di pubblico ministero nel dibattimento: Corte di Cassazione 16.2.1988, n. 11237, rv 179750) (Corte di Cassazione pen., Sezione V 28 marzo 2002, n. 12158) .