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 .: Ricettazione e circostanza attenuante del danno patrimoniale    
sussistenza della speciale tenuità - rilevanza del complesso dei danni patrimoniali

Parole chiave: ricettazione - sussistenza della speciale tenuità - rilevanza del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa.


Corte di Cassazione Pen., sez. Unite, sentenza del 12/07/2007 (26/09/2007), n.35535

In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità  degli effetti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire). 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        
Dott. PIOLETTI   Giovanni         - Presidente  -
Dott. LUPO       Ernesto          - Consigliere -
Dott. LATTANZI   Giorgio          - Consigliere -
Dott. BARDOVAGNI Paolo            - Consigliere -
Dott. MARZANO    Francesco        - Consigliere -
Dott. CANZIO     Giovanni         - Consigliere -
Dott. ROTELLA    Mario            - Consigliere -
Dott. CORTESE    Arturo           - Consigliere -
Dott. FIANDANESE Franco      - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto
da R.G., n. a ...;
avverso  la  sentenza della Corte di Appello di Torino,  in  data  20 marzo  2007,  di  parziale riforma della sentenza  del  Tribunale  di Torino, in data 20 maggio 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita  in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere  Dott. Fiandanese Franco;
Udito  il Pubblico Ministero in persona dell'avvocato generale  Dott. Esposito Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il  Tribunale di Torino, con sentenza del 20 maggio 2004,  dichiarava R.G.  responsabile del  delitto  di  ricettazione  di assegni, facenti parte di un carnet oggetto di furto, successivamente riempiti   dallo  stesso        R.  ed  utilizzati  per  effettuare acquisti  per un ammontare complessivo di L. 3.932.860;  nonche'  dei delitti di ricettazione di carta di identita' denunciata smarrita, di falsita' materiale in relazione alla stessa carta di identita'  e  di sostituzione di persona.
A  seguito  di  impugnazione dell'imputato, la Corte  di  Appello  di Torino,  con  sentenza del 20 marzo 2007, in parziale  riforma  della sentenza  appellata, dichiarava non doversi procedere  in  ordine  ai reati  di  falso  e  sostituzione di  persona,  perche'  estinti  per prescrizione, e rideterminava la pena.
La Corte di Appello escludeva che il fatto imputato come ricettazione potesse  essere qualificato come furto, poiche' l'imputato non  aveva fornito  alcuna indicazione in merito; riteneva che il  fatto  stesso non  potesse  essere  considerato di particolare tenuita',  ai  sensi dell'art.  648 c.p.p., comma 2, "essendo stato commesso  da  soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che  cosi'  operando ha denotato una notevole propensione all'illecito".
La  Corte  di Appello, inoltre, negava la concessione dell'attenuante di  cui  all'art.  62  c.p., comma 1, n. 4,  dichiarando  di  aderire all'insegnamento della Suprema Corte, che, con sentenza n. 31169  del 2006   aveva affermato  che  detta  attenuante  non   puo'   essere riconosciuta,  laddove si abbia riguardo ad assegni  o  a  moduli  di documenti,  in  se'  privi di rilevanza economica,  che  non  potendo formare  oggetto  di alcun negozio, non consentono  di  ravvisare  un
danno patrimoniale misurabile in termini di speciale tenuita'.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648  e  624  c.p.,  nonche'  mancanza di  motivazione  e/o  manifesta illogicita',  in  quanto  la sentenza impugnata,  affermando  di  non potere  valutare  un'ipotesi di qualificazione dei fatti  diversa  da quella  prospettata  nel  capo  di  accusa  per  difetto  di  diverse allegazioni   dell'imputato,  sposterebbe  sulla  difesa   un   onere probatorio  che  e'  proprio dell'accusa  e  non  terrebbe  conto  di elementi  fattuali  risultanti dagli atti, nel  caso  di  specie,  la contiguita' temporale delle condotte di sottrazione degli  assegni  e del documento e di utilizzo degli stessi;
b)  erronea applicazione dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, in quanto,mentre  per  l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.  devono essere valutate tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p., per l'ipotesi  prevista  dall'art.  62  c.p.,  comma  1,  n.  4,  invece,l'elemento pregnante sarebbe quello del valore intrinseco della  cosa oggetto  del reato, poiche' l'incommerciabilita' di un bene non  puo' essere  equiparata  all'assenza di  valore,  posto  che  il  bene  e' comunque  costituito  da elementi materiali  ed  e'  il  prodotto  di lavorazione  che hanno determinato il costo, e, pertanto,  il  valore del  danno  che  subisce chi perde il possesso di un assegno  sarebbe riconducibile a quanto egli dovra' spendere per ottenerne  un  altro; se,  poi,  il  bene sara' utilizzato per commettere un  altro  reato,sara'  quest'ultimo  reato,  ad avviso  del  ricorrente,  a  causare, eventualmente, un danno. Il  magistrato  assegnato all'ufficio spoglio della  seconda  sezione penale  ha  prospettato un contrasto di giurisprudenza e  ha  chiesto l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente con provvedimento del 25 maggio 2007 assegnava il ricorso  alle  Sezioni  Unite, fissando per la trattazione  l'odierna
udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Il   motivo   di  ricorso  con  il  quale  si  lamenta   la   mancata qualificazione dei fatti contestati quale furto in luogo di quella di ricettazione  di  cui  ai capi a) e b) delle  imputazioni,  non  puo' essere  accolto  ne'  sotto il profilo della mancanza  e/o  manifesta illogicita'   della   motivazione  ne'  sotto   quello   dell'erronea applicazione della legge penale.
Occorre,  in  primo luogo, osservare che con i motivi di  appello  la difesa  dell'imputato  aveva  dedotto la mancata  derubricazione  del reato  contestato al capo a) (ricettazione di assegni bancari) e  non anche  di  quello  contestato al capo b) (ricettazione  di  carta  di identita').   Sul   punto,   la  sentenza  impugnata   si   pronuncia espressamente, argomentando, in modo non manifestamente illogico,  e, quindi,  non  censurabile  in questa sede di  legittimita',  che  "il   R. non ha mai addotto di essere stato l'autore del furto  del carnet, per cui l'affermazione della difesa secondo cui egli dovrebbe essere  ritenuto l'autore del furto per la contiguita' temporale  tra la sottrazione e la spendita, non e' certo sufficiente ad accreditare questa  ipotesi,  mancando  di  qualsivoglia  indicazione  da   parte dell'imputato  e quindi di qualsivoglia verifica sulla attendibilita' della versione alternativa".
Tale  motivazione non e' censurabile neppure sotto il  profilo  della violazione  della  difesa  tecnica, che, ad  avviso  del  ricorrente, dovrebbe sopportare un onere probatorio proprio dell'accusa. Infatti,il  mero  possesso  ingiustificato  di  cose  sottratte  consente  la configurazione  del delitto di ricettazione, in assenza  di  elementi probatori   indicativi  della  riconducibilita'  del  possesso   alla commissione  del  furto.  Nel  caso  di  specie,  all'elemento  della contiguita' temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte,  il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile  in questa sede di legittimita', contrappone l'assenza di indicazioni sul punto   da   parte  dell'imputato.  In  tal  modo,  non  si  richiede all'imputato  di provare la provenienza del possesso delle  cose,  ma soltanto  di  fornire  una attendibile spiegazione  dell'origine  del possesso  delle  cose medesime, assolvendo non ad  onere  probatorio, bensi'  ad  un  onere  di  allegazione di  elementi,  che  potrebbero costituire  l'indicazione di un tema di prova per le parti  e  per  i poteri  officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da  parte del giudice di merito secondo i comuni principi del  libero convincimento.
Inoltre, nel caso di specie, trattandosi della contestazione  di  due fatti  di ricettazione, deve anche richiamarsi il principio formulato da  questa  Suprema  Corte,  secondo  il  quale  "dall'ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi  e  in  danno  di  soggetti diversi ben  puo'  legittimamente desumersi,  in  assenza  di elementi positivamente  indicativi  della riconducibilita'  del possesso alla commissione di  quei  furti,  che
esso sia frutto di ricettazione" (Sez. 1^, 29 ottobre 2004, n. 46006,Di Berardino, riv. 230319).
Il  secondo  motivo  di  ricorso solleva  una  questione  di  diritto controversa,  che  ha  determinato l'assegnazione  a  queste  Sezioni Unite.  In  effetti,  sull'applicabilita' dell'attenuante  del  danno patrimoniale di speciale tenuita', di cui all'art. 62 c.p., comma  1,n.  4,  nel  caso in cui la ricettazione abbia per oggetto moduli  di assegni     bancari,     si    registrano    diversi     orientamenti giurisprudenziali,  fermo,  peraltro, il principio,  ormai  pacifico,fissato da Sez. Un. n. 13330 del 26 aprile 1989, Beggio, (riv. 182220 e  182221)  secondo  il quale "l'attenuante di  aver  cagionato  alla persona  offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuita',prevista  dall'art.  62  c.p.,  n. 4, e' compatibile  con  l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., comma 2,  solo se  la  valutazione  del danno patrimoniale sia rimasta  estranea  al giudizio  sulla  particolare  tenuita'  del  fatto  che  caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, e che va condotto alla  luce  di tutti  i  parametri di cui all'art. 133 c.p., perche'  ove  il  danno patrimoniale  sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista  dall'art. 62 c.p., n. 4 e' assorbita nell'ipotesi attenuata di  cui  all'art.  648 c.p., comma 2". Neppure si  ravvisa  contrasto giurisprudenziale con riferimento al caso in cui l'oggetto del  reato di   ricettazione  sia  un  assegno  gia'  formato  con   indicazione dell'importo e non un assegno in bianco, e cio' perche', si  afferma, la  natura  di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno  assumere  all'assegno i connotati di  un  "bene",  con  valore economicamente  apprezzabile, e, con riferimento al  quantum  portato dallo stesso, anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato; in tal caso, si precisa, "e' da escludersi che il  danno  conseguente  alla utilizzazione del  titolo  possa  essere
dissociato  dalla condotta del colpevole e riferito, invece,  ad  una diversa  e  successiva attivita' criminosa" (Sez. Un.  n.  13330  del 1989,  Beggio cit.; conformi: Sez. 5^, 6 dicembre 2005 - 23  febbraio 2006. n. 6770, Bertucci, riv. 233998; Sez. 2^, 18 dicembre 2003 -  27 gennaio  2004, n. 2919, Melia, riv. 228564; Sez. 2^, 14 maggio  1991, n. 9280, Battaglia, riv. 187935).
Controversa,   invece,   e'   l'individuazione   dei    criteri    di applicabilita' dell'attenuante di aver cagionato alla persona  offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', nel caso in cui oggetto della ricettazione siano moduli di assegni bancari in bianco. Sulla  questione controversa, in verita', le Sezioni  Unite  si  sono gia'  pronunciate  con la sentenza n. 10446 del 7  luglio  1984,  Del Pozzo (riv. 166806), la quale ha affermato che "la questione relativa
all'applicabilita',  o meno della circostanza  attenuante  del  danno patrimoniale  di speciale tenuita', di cui all'art. 62  c.p.,  n.  4, nell'ipotesi di ricettazione di assegni bancari in bianco  (art.  648c.p.)  va  risolta,  in  linea generale, nel senso  che  la  specialetenuita'  del  danno  deve essere apprezzata in relazione  al  valore della  cosa  che forma oggetto del reato. Cio' significa che,  quando non si tratti di denaro, si deve tener conto del valore economico che la   cosa   oggetto   del  reato  ha  nelle  normali   contrattazionicommerciali, in un determinato momento storico; senza che possa darsi peso,  a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di  natura oggettiva  o  soggettiva,  che possano influenzare,  in  un  senso  o nell'altro, la valutazione economica della cosa come tale".
Sulla  base di tale principio, che si considera conseguenza di quello piu'  generale  per  cui  il danno, ai fini  dell'attenuante  di  cui all'art.  62  c.p., n. 4, e' quello che deriva in  modo  immediato  e diretto  dal  reato, si afferma che nell'ipotesi di  ricettazione  di moduli  di  assegni bancari in bianco, la valutazione, ai fini  della
concessione o del diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n.  4, del danno patrimoniale derivante dal reato di ricettazione  va effettuata in base al valore (materiale) dei moduli stessi e  non  al diritto di credito incorporabile nei titoli (cosi' Sez. Un. Cit.). Identico  principio e' stato espresso da Sez. Un. 7 luglio  1984,  n. 10445,  Suardi,  (riv. 166805), che, con riferimento  all'ipotesi  di ricettazione   di  moduli  per  carte  di  identita',  ha   formulato
l'ulteriore  precisazione che non "rileva al fine  de  quo,  che  con azioni successive, ad opera dello stesso o di altri soggetti la  cosa in questione venga utilizzata, per commettere altre azioni delittuose integranti di per se stesse uno o piu' reati, in relazione  ai  quali la  tenuita'  o  la  gravita'  del danno  eventualmente  prodotto  si atteggia in un'autonoma tematica circostanziale".Successivamente  a tali pronunce delle Sezioni Unite,  si  registrano orientamenti giurisprudenziali difformi. Molte  decisioni mostrano adesione ai principi espressi dalle  citate Sezioni   Unite,  affermando  che  al  danno  patrimoniale   previsto dall'attenuante  debba assegnarsi valore oggettivo intrinseco,  cosi' che,  nel  caso  di ricettazione di moduli di assegni in  bianco,  il riferimento non possa che essere al valore dei moduli e non gia' agli importi  che risultino apposti in un momento successivo, dando  luogo ad  ulteriori ipotesi delittuose, come il falso o la truffa (Sez. 4^, 5  luglio  2005, n. 44639, Verderosa, riv. 232613; Sez. 4^,  9  marzo 2004,  n.  20303, Benedetti, 228580; Sez. 2^, 28 settembre 1992  -  5 febbraio 1993, n. 1036, Cacace, riv. 193008; Sez. 2^, 8 gennaio 1992, n.  1999, Fontana, riv. 189160; Sez. 2^, 15 luglio 1987 - 30  gennaio 1988,  n.  1315,  Di Mauro, riv. 177511; Sez. 2^, 3 luglio  1986,  n. 13861,  Verrecchia,  riv.  174539). E'  evidente  che  questa  scelta interpretativa  consente  un'amplissima  possibilita'  di  ricorrenza dell'attenuante,  dato  che  il valore  economico  intrinseco  di  un assegno  non  compilato  o  di un documento  e'  assai  limitato.  Si comprende  perche' il formale ossequio alle decisioni  delle  Sezioni Unite  non  ha  impedito  che  la giurisprudenza  in  piu'  occasioni precisasse, sia pure con riferimento alla ricettazione di  moduli  di documenti  (carta di identita', patente di guida, porto d'armi),  che occorre valutare non soltanto il costo della carta e della stampa, ma anche   i  costi  connessi  alle  attivita'  ed  alla  documentazione
necessarie per conseguire il documento (Sez. 2^, 31 maggio  1991,  n.8759, Angelone, riv. 188343), e soprattutto, i costi delle operazioni tecniche  necessarie  a  rendere i moduli difficilmente  imitabili  o addirittura inimitabili (Sez. 2^, 14 gennaio 1985, n. 4404,  Ranieri, riv.  169881), anche se, poi, il costo di tali operazioni,  in  altre decisioni, pur ritenuto rilevante, non e' stato considerato  comunque sufficiente  ad  elevare  il danno al di  sopra  della  soglia  della
speciale tenuita' (Sez. 2^, 4 novembre 1988, n. 2840, Proietti,  riv. 180595; Sez. 2^, 19 maggio 1992, n. 7133, Moschera, riv. 191330). Secondo  un'interpretazione in radicale contrasto con quella espressa dalle  citate  Sezioni  Unite,  la  sussistenza  dell'attenuante   in questione  nella  ricettazione di assegni in bianco  dovrebbe  essere esclusa,  in  ragione della potenziale utilizzazione dei  titoli  che conferirebbe  agli stessi un valore che trascende quello  della  loro
materialita'  cartacea (Sez. 2^, 11 luglio 1991, n.  4988,  Petrelli, riv.  188048). Si precisa, altresi', che "occorre avere riguardo  non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della  stampa del modulo, ma anche all'interesse generale della banca emittente  al cosiddetto "valore formale" del documento, per la peculiare  funzione garantistica nel commercio giuridico dei titoli di credito, interesse la   cui   lesione  e'  attuale  e  concomitante  alla  ricettazione, indipendentemente  dall'utilizzazione concreta  del  titolo  e  dalla conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso  e truffa  (Sez.  2^, 30 giugno 1992 - 5 gennaio 1993, n. 8,  La  Rocca,riv. 192641).
Analoghe  affermazioni di principio sono contenute in quelle pronunce che esaminano la problematica della speciale tenuita' con riferimento alla  ricettazione  di  quell'altro strumento  di  pagamento  che  e' costituito  dalle  carte  di credito il cui "valore  strumentale"  si sovrappone  al  valore economico intrinseco, in considerazione  della potenzialita'  del  danno  derivante  dalla  circolazione  di   detti documenti  (Sez. 2^, 10 ottobre 1995 - 26 aprile 1996,  n.  4320,  Di
Mauro, riv. 204759; Sez. 2^, 22 maggio 1990 - 5 aprile 1991, n. 3731,
Fundaro', riv. 186765, che espressamente considera "equiparabile"  la carta di credito a un modulo in bianco di assegno bancario).
Una terza soluzione interpretativa e' quella sostenuta dalla sentenza della  Sezione  2^  di  questa Corte n.  31169  del  1  giugno  2006,Pomettini,  riv. 234681, sulla quale si e' basata la decisione  della Corte  di  Appello  di Torino oggetto del ricorso, che  considera  il modulo  di  assegno in bianco cosa priva di rilevanza economica,  non potendo   formare   oggetto  di  transazioni  commerciali,   con   la conseguenza  che  l'attenuante di cui  si  parla  "non  puo'  trovare
applicazione proprio perche' difetta la patrimonialita'  della  res",la cui acquisizione, pertanto, "non puo' integrare, ex se, un fatto o un    danno    di    particolare   tenuita'".    Tale    orientamento giurisprudenziale,  peraltro,  osserva  che  "comunque"   "anche   la condivisione della tesi che ha come esclusivo riferimento  il  valore del   modulo   in  bianco,  porta  a  ritenere  irragionevole   l'affermazione  che  l'acquisizione  dell'oggetto  non  presenti  una intrinseca  (sia pur modesta) potenzialita' aggressiva del patrimonio del derubato", dovendosi tenere conto di tutte le operazioni tecniche necessarie a rendere il modulo difficilmente imitabile, del costo  di tutte  le  operazioni  indispensabili per la sua  utilizzazione,  del disagio e delle spese da affrontare per la denuncia e il rinnovo  del documento, cosi' come degli adempimenti (quali il "blocco" del  conto corrente) che la vittima deve sovente porre in essere per impedire la indebita   utilizzazione  del  conto  mediante  operazioni   bancarie effettuate prima della denuncia.
Si  puo' constatare che tutte le soluzioni interpretative della norma in   questione,   conducono,  spesso,  peraltro,  con  argomentazioni apodittiche,  a  soluzioni  radicali: o  la  generale  applicabilita' dell'attenuante in ogni caso di ricettazione di moduli di assegni  in bianco,  in  considerazione dell'intrinseco tenue valore  della  cosa ricettata  o  la  sua  totale inapplicabilita',  tenuto  conto  della insuscettibilita' di valutazione economica della cosa  stessa  oppure della sua potenzialita' criminosa.
A fronte di tali radicali soluzioni, che, in applicazione di principi astratti,  non  consentono  al giudice valutazioni  discrezionali  in merito alla graduazione della pena nelle fattispecie concrete, pur in presenza  di  un'ipotesi  tipica di circostanza  del  reato,  occorre procedere ad una ricostruzione della normativa in materia che non  si lasci  suggestionare da indimostrate pregiudiziali  interpretative  e che  verifichi  la  percorribilita' di un percorso argomentativo  che
consenta al giudice di esercitare i suoi poteri di accertamento della sussistenza nello specifico caso di specie dell'ipotesi di legge.
La  base  di  partenza  non puo' che essere il  testo  letterale  del disposto dell'art. 62 c.p., n. 4.
Sulla  base  di tale testo, si puo' formulare una prima osservazione, cioe' che la giurisprudenza quando dibatte sul valore economico della cosa ricettata trascura di considerare che il disposto della legge fa riferimento  al  "danno patrimoniale di speciale tenuita'"  cagionato alla  persona  offesa dal reato e non al semplice valore  della  cosa ricettata. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento al valore della cosa oggetto del reato lo ha detto espressamente, come nel caso del  furto punibile a querela dell'offeso se il fatto e' commesso  su "cose di tenue valore" (art. 626 c.p., n. 2). Si puo' anche ricordare che  la disposizione in esame trova riscontro in quella dell'art. 431 codice  penale  Zanardelli,  che,  invece,  faceva  riferimento,  per l'aumento o la diminuzione della pena, al "valore della cosa  che  ha formato   oggetto  del  delitto"  o  al  "danno  recato",  con   cio' distinguendo chiaramente i due termini di riferimento.
Anzi,  il  richiamo alla "tenuita'" del danno e non alla sua semplice "entita'" rende ancora piu' evidente che il punto di riferimento  per la   valutazione  in  merito  all'applicabilita'  dell'attenuante  in questione  non  puo' essere il semplice valore oggettivo  della  cosa ricettata. La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62  c.p., n.  4  si  contrappone  alla  circostanza aggravante  comune  di  cui all'art.  61  c.p., n. 7, l'avere "cagionato alla persona  offesa  un danno  patrimoniale di rilevante gravita'". La "tenuita'",  pertanto,si contrappone alla "gravita'" e lo stesso riferimento normativo alla gravita'   piuttosto  che  all'entita'  del  danno  invita   ad   una valutazione  il piu' possibile completa del danno; in altri  termini, il  valore  della cosa che costituisce l'oggetto materiale del  reato non  necessariamente esaurisce la gravita' del danno  che  rileva  ai fini  in esame. Si deve, inoltre, considerare che la tesi secondo  la quale  il  modulo  di  assegno  in  bianco  non  e'  suscettibile  di valutazione  economica  non potendo formare  oggetto  di  transazioni commerciali,  suscita  anche perplessita' sistematiche.  Infatti,  la stessa  sentenza  che  introduce  tale  principio  si  preoccupa   di argomentare che esso "non comporta, ovviamente, ricadute in  tema  di
reato  presupposto  (in  ipotesi, in tema di furto),  atteso  che  in relazione a tale fattispecie e' stato costantemente affermato che  il bene  oggetto  della  condotta criminosa non deve essere  considerato unicamente  nella sua consistenza materiale, ma anche con riferimento alla sua normale destinazione d'uso, equivalente al profitto illecito che  ne  trae  colui  che se ne e' impossessato (cfr.,  ex  plurimis, Cass.,  sez.  5^, 25 settembre 1998, Di Gioia): in altri termini,  la nozione    di    "patrimonio",   ai   suddetti   fini,    ricomprende necessariamente anche quelle cose che, pur prive di reale  valore  discambio,  rivestono  comunque  interesse  per  il  soggetto  che   le possiede". Non si considera, peraltro, che tale affermazione se  puo' non  comportare conseguenze in tema di furto, che richiede per la sua configurabilita'  soltanto  il  fine  di  profitto,   puo',   invece, comportare  conseguenze inaccettabili con riferimento a quei  delitti
contro  il  patrimonio,  come  l'estorsione,  la  truffa,  la   frode informatica, che richiedono per il perfezionamento della  fattispecie oltre  al  profitto anche l'altrui danno. D'altro  canto,  la  stessa pronuncia  della Sezione 2^, mentre tenta di andare al di  la'  della interpretazione  delle  Sezioni Unite, ad  essa,  poi,  si  richiama, integrandola   con  una  precisazione  in  merito   ai   criteri   di determinazione  del  valore  del modulo di  assegno  in  bianco,  che
conduce,    comunque,    ad    escludere   sempre    l'applicabilita'dell'attenuante  in  questione,  mantenendo,  pero',  in  tal   modo, irrisolto   il  problema  dell'esatta  individuazione  del   corretto fondamento    giuridico    dell'inapplicabilita',    nella    specie, dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. La   giurisprudenza   che  tiene  in  preminente  considerazione   le potenzialita'   criminose  del  bene  ricettato  potrebbe   ritenersi coerente con lo spirito dell'incriminazione di cui all'art. 648 c.p., soprattutto  dopo le modifiche operate dalla L. 22  maggio  1975,  n. 152,  art. 15 e l'aggiunta effettuata dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art.  3.  E'  opinione  diffusa  che la  previsione  del  delitto  di ricettazione  non  abbia  una valenza di  tipo  quasi  esclusivamente patrimoniale,  ma  svolga  anche rilevanti  funzioni  di  prevenzione generale  rispetto  a  quei comportamenti che rendono  produttivo  il commettere  reati  e che consentono ai loro autori  di  negoziare  il provento   delle   attivita'  criminose.  Tale   giurisprudenza   non considera,   pero',  che  la  potenzialita'  criminosa   della   cosa ricettata,  per  potere essere valutata ai fini della  diminuzione  o dell'aggravamento  di  pena,  deve avere avuto  concreta  attuazione, poiche' il danno potenziale e' estraneo alla funzione dell'attenuante in  questione  che richiama una dimensione effettiva e  concreta  deldanno,  come si desume anche dall'art. 133 c.p., comma 1, n.  2,  che attribuisce,  invece,  rilevanza non solo alla  "gravita'  del  danno cagionato  alla  persona offesa" ma anche al semplice  "pericolo"  di danno.  Pertanto, perche' l'"interesse generale della banca emittente al   cosiddetto  valore  formale  del  documento"  possa   acquistare rilevanza    ai    fini    della   valutazione    dell'applicabilita' dell'attenuante  ex  art.  62  c.p., n. 4,  occorre  individuare  una concreta  fattispecie  risarcitoria di natura  patrimoniale,  la  cui configurabilita'  e' confermata dalla giurisprudenza  civilistica  in materia  (Sez. 1^, 30 maggio 1963, n. 1466, riv. 262186; Sez.  3^,  9 aprile  1982,  n.  2208, riv. 420075; Sez. 3^, 14  ottobre  1992,  n. 11207,  riv. 478912; Sez. 3^, 18 febbraio 2000, n. 1859, riv. 534078; Sez.  1^,  7 giugno 2000, n. 7698, riv. 537354; Sez. 3^ 29  settembre 2004, n. 19565, riv. 577422).
Altra affermazione non attentamente approfondita dalla giurisprudenza e'  quella  secondo  la quale deve considerarsi  soltanto  il  valore cartaceo  del  modulo  di  assegno in  bianco  ricettato,  quando  il riempimento  sia addebitabile all'autore dell'ulteriore e  successivo reato. Non si considera che applicando tale affermazione di principio in   un  corretto  quadro  sistematico,  dovrebbe,  con  ragionamento speculare,  riconoscersi  che  quando  il  ricettatore  riceve   cose provenienti da delitto, il danno cagionato da questo si puo' ritenere gia'  compiutamente verificato, con la conseguente impossibilita'  di trasferire  nello  schema  della ricettazione,  e  con  identita'  di qualifica,   la  persona  offesa  dal  reato  presupposto,   con   la conseguenza  che  puo' sostenersi che, essendo la ricettazione  reato autonomo  rispetto al delitto presupposto, le circostanze  del  danno patrimoniale  devono essere valutate non in rapporto al valore  della cosa   ricettata  (che  riguarda  il  danno  cagionato  dal   delitto presupposto), bensi' in rapporto al danno patrimoniale ulteriore. Pertanto,   come  chiaramente  discende  dalla  stessa   formulazione letterale della norma, agli effetti dell'attenuante in questione cio' che  effettivamente rileva e' il danno cagionato dal reato,  che  nel suo  significato piu' proprio e' quello giuridicamente considerabile, cioe',  quello per cui e' data l'azione di risarcimento, tenendo  ben presente che il danno risarcibile che il reato puo' determinare  puo'essere  elemento costitutivo dell'incriminazione, ma  potrebbe  anche essere  pregiudizio  inerente all'aggressione  del  bene  protetto  o conseguenza  diretta  scaturente dall'offesa tipica.  Risulta  allora evidente  che la chiave di lettura dell'art. 62 c.p., n. 4 (ed  anche dell'art.  61 c.p., n. 7), e' offerta dall'art. 185 c.p., che,  senza alcun  riferimento  al  titolo ed alla collocazione  sistematica  del reato  e, quindi, all'interesse primario da esso previsto e tutelato,concerne l'obbligo del risarcimento in via civile del danno,  di  cui il  reato stesso in concreto sia stato causa immediata. L'espressione danno  "cagionato"  di  cui all'art. 62 c.p.,  n.  4  trova  perfetta corrispondenza  nell'art. 185, che fa riferimento  appunto  al  danno"cagionato"  dal  reato, esprimendo il concetto che tra  l'azione  (o l'omissione)  e  il  danno  deve esistere un  rapporto  di  causa  ad effetto:  cio'  che rileva, appunto, e' che il danno sia  conseguenza diretta  del  fatto  illecito a prescindere  dalla  riferibilita'  al momento consumativo dello stesso.
Tale   chiave   di  lettura  e'  pacifica  nella  giurisprudenza,   a prescindere  dalla  obiettivita' giuridica del reato,  purche'  siano coinvolti   interessi   a   carattere  patrimoniale,   con   riguardo all'attenuante  di  cui all'art. 62 c.p., n. 6 ("l'avere,  prima  del giudizio,  riparato interamente il danno"), ma non si ravvisa  alcuna giustificazione giuridicamente fondata per ritenere che la stessa non valga  anche  con riguardo all'attenuante di cui si discute.  L'unica differenza  tra  le  due  attenuanti e' data  dalla  loro  rispettiva natura,  l'una,  quella  di cui all'art. 62 c.p.,  n.  4,  di  natura oggettiva, che prescinde dalla condotta dell'agente, l'altra,  quella di  cui  all'art. 62 c.p., n. 6, di natura soggettiva, che presuppone il   ravvedimento   attivo  del  colpevole.  Le  differenti   formule legislative  sono,  appunto, conseguenza della  diversa  natura,  che importa  soltanto  nell'ipotesi di cui all'art. 62  c.p.,  n.  6  una valutazione  integrale, oltre che analitica,  del  danno  risarcibile senza  distinzioni all'interno di esso. E', pertanto, una conseguenza logica,  che  risponde anche a una ortodossa regola  di  ermeneutica, ritenere  la  unitarieta'  del concetto di  danno  nell'ambito  della stessa norma, sia ai fini del n. 4 sia a quelli del n. 6 dell'art. 62 c.p..  In verita' la giurisprudenza ha rilevato che, diversamente  da quanto previsto dall'art. 62 c.p., n. 6, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, richiede la produzione del danno in capo alla "persona offesa"   dal  reato,  e  cio'  giustificherebbe  nell'un   caso   il riferimento  ad  ogni  nocumento  patrimoniale  derivante  dal  fatto lesivo,  nell'altro  caso  alla diminuzione patrimoniale  determinata dall'azione  del colpevole nel momento della consumazione  del  reato (Sez.  Un. 6 dicembre 1991 - 1 febbraio 1992, n. 1048, Scala).  Senza entrare  nella  dibattuta  questione dell'esatta  individuazione  del concetto  di  "persona offesa", questione della quale queste  Sezioni Unite non sono investite, si puo' rilevare che, mentre la circostanza attenuante  del  risarcimento del danno prima del giudizio  (art.  62 c.p., n. 6) fa riferimento al danno patrimoniale che puo' derivare da qualsiasi reato, con riguardo alla circostanza in esame (e  a  quella di  cui  all'art.  61 c.p., n. 7), invece, il legislatore  ha  voluto delimitare l'ambito di applicazione, prendendo in considerazione, non soltanto  i  reati classificati dalla stessa legge  come  "contro  il patrimonio" (Titolo 13^ c.p.), ma anche quelli cd. ad offesa plurima, la  cui categoria e' stata elaborata dalla giurisprudenza (cfr.  Sez. Un.  9  luglio  1960,  Esti,  che  si e'  pronunciata  con  specifico riferimento alle circostanze, attenuante e aggravante, in esame) e da larga  parte  della dottrina. Non e' irrilevante che l'attenuante  in questione sia applicabile non solo ai delitti contro il patrimonio ma anche a quelli che comunque offendono il patrimonio. Con tale formula si  fa  riferimento all'incriminazione di fatti, in cui, pur  essendo primaria  e  principale l'offesa ad interessi non  patrimoniali,  non manca,  in  via  secondaria o accessoria, l'offesa al patrimonio.  Si aggiunga  che  l'art. 61 c.p., n. 7 e art. 62 c.p.,  n.  4  revedono l'applicabilita'  del  danno grave - tenue anche  nei  confronti  dei delitti,  che,  pur  non  essendo contro  il  patrimonio  e  pur  non rientrando  nella  categoria dei delitti che  comunque  offendono  il patrimonio, sono determinati da motivi di lucro. Cio'  significa che la circostanza deve essere applicata in ogni caso nel  quale vi sia una persona offesa danneggiata dal reato, cioe'  il titolare di un interesse inerente alla tutela del bene leso  o  messo in pericolo dall'azione criminosa sul quale ricadono direttamente gli effetti economici dell'aggressione al bene tutelato.
Si  puo', pertanto, affermare che il riferimento al "danno" cagionato alla   persona  offesa,  a  prescindere  dall'oggettivita'  giuridica primaria  del  reato,  rende evidente che il  legislatore  ha  inteso riferirsi alla produzione di un danno risarcibile, con la limitazione del  riferimento al danno "patrimoniale" che sia stato  cagionato  ad
una  "persona offesa" (a differenza dell'art. 62 c.p., n. 6,  che  da rilievo  alla  gravita'  del danno, senza  alcuna  specificazione,  e dell'art.  133 c.p., n. 2, che prende in considerazione  la  gravita' del danno "cagionato alla persona offesa", ma senza la specificazione della patrimonialita' del danno e senza delimitazione di categorie di reati);  cio'  non significa, pero', come si e' detto, che  il  danno considerato   sia   soltanto   quello  costituente   elemento   della fattispecie  criminosa, proprio perche' non tutti i reati  contro  il patrimonio  e, ancor meno, quelli che offendono il patrimonio  o  che sono  determinati  da  motivi  di lucro prevedono  all'interno  della fattispecie  tipica  la  produzione di un  danno,  cosi'  che  appare incongruo  riferirsi  al  momento  consumativo  del  reato   per   la determinazione  del  danno.  Anche  sul  punto  puo'  richiamarsi  il disposto dell'art. 431 codice Zanardelli, il quale stabiliva  che  il "il  valore  della  cosa" o il "pregiudizio recato"  dovevano  essere determinati "nel momento del delitto": proprio la necessita'  di  una disposizione espressa evidenziava che tale principio non si  deduceva dal  sistema, ma era una precisa scelta legislativa, che non e' stata ribadita nel codice vigente.
Che   si  tratti,  poi,  di  una  circostanza  del  reato  che  opera oggettivamente, comporta che il giudice di merito dovra' in  concreto accertare se il danno patrimoniale sia conseguenza diretta del  fatto illecito  e  valutare la sua gravita' in termini generali e  globali, senza quelle specificazioni analitiche che sarebbero richieste per la pronuncia  di  statuizioni civilistiche. Inoltre,  perche'  si  possa invocare  l'applicazione di una circostanza attenuante e'  necessario che  sussista  la prova certa del peculiare fatto che e'  invocato  a fondamento  della  stessa. Lo stabilire se le risultanze  processualiforniscano  tale dimostrazione spetta al giudice di  merito,  il  cui giudizio,  quando e' sorretto da logica ed adeguata  motivazione,  e' incensurabile in cassazione.
Deve,  pertanto, essere formulato il seguente principio  di  diritto: "La  valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal  reato, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62  c.p.,  n.  4,  nel caso di ricettazione non deve avere  esclusivo riguardo  al  valore  economico della cosa ricettata,  ma  deve  fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto  illecito e, percio', ad esso riconducibili, la cui tenuita'  - gravita'  deve  essere  apprezzata  in  termini  oggettivi  e   nella globalita'  degli  effetti. L'apprezzamento del  giudice  di  merito, quando   e'   sorretto   da  logica  ed  adeguata   motivazione,   e' incensurabile in cassazione".
La  motivazione  della  sentenza  impugnata,  pertanto,  deve  essere corretta in diritto (art. 619 c.p.p.), con l'applicazione nel caso di specie  del  principio sopra formulato, in luogo di quello utilizzato per  la  decisione,  ma tale correzione non ha alcuna  influenza  sul dispositivo. Infatti, premesso che non e' stato oggetto  del  ricorso per  cassazione il diniego dell'attenuante speciale di  cui  all'art. 648  cpv.  c.p., deve rilevarsi che la motivazione della sentenza  di primo  grado,  la  quale, alla luce della pacifica giurisprudenza  di questa  Suprema  Corte, integra quella di appello ad  essa  conforme, nega  la  suddetta  attenuante  speciale  considerando  non  solo  la componente  soggettiva del reato (imputato particolarmente pericoloso atteso  che  si  e' dimostrato proclive a delinquere),  ma  anche  la componente oggettiva, cioe' "l'entita' del danno economico  arrecato, ammontante  a  diverse migliaia di Euro", tenuto  conto  dell'importo degli  assegni  ricettati in bianco, che sono  stati  riempiti  dallo stesso  ricettatore, come conseguenza, quindi, riconducile all'autore del reato di ricettazione.
Pertanto, deve ritenersi non accoglibile il motivo di ricorso con  il quale  si  lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante  di  cui all'art. 62 c.p., n. 4, in applicazione del principio formulato dalle Sezioni  Unite,  piu'  sopra  citate,  che  non  ammette  la  duplice valutazione  dell'entita'  del danno ai fini  della  concessione  sia dell'attenuante  comune (art. 62 c.p., n. 4) che di  quella  speciale della  ricettazione (art. 648 cpv. c.p.). In conseguenza del  rigetto del  ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007



[Argomento: Penale]