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 .: Cassazione: Reati urbanistici    
applicazione d'ufficio sanzioni di natura amministrativa

Parole chiave: Reati urbanistici - in sede emissione del decreto penale di condanna - applicazione d'ufficio - ordine di demolizione del manufatto abusivo - rimissione in pristino dello stato dei luoghi

Corte di Cassazione Pen., Sez.III, sentenza del 22 maggio 2007 (dep. 6 giugno 2007), n. 21894

Massima
In tema di reati urbanistici, il giudice, in sede di emissione del decreto penale di condanna, deve applicare, anche d'ufficio, sia l'ordine di demolizione del manufatto abusivo che quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, attesa la loro natura di sanzioni amministrative, prive di contenuto discrezionale e consequenziali ad un provvedimento di condanna (N.Rv. 236948)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. GRASSI  Aldo - Presidente 
Dott. TERESI  Alfredo - Consigliere
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere
Dott. FRANCO  Amedeo - Consigliere
Dott. SARNO   Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                        
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di LATINA;
nei confronti di: 1) S.L., N. IL (OMISSIS);
avverso DECRETO del 09/04/2006 GIP TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette  le  conclusioni  del  P.G. che ha concluso:  annullarsi  senza rinvio  il  decreto  impugnato, con restituzione  atti  al  Tribunale competente per l'ulteriore corso della richiesta ex art. 459 c.p.p..
                     
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In  data  9.3.2006  il GIP del Tribunale di Latina  emetteva  decreto penale di condanna nei confronti di  S.L. per i reati  di cui  al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) - D.Lgs. n. 490 del 1999,  art.  163  per  l'ampliamento  di  un  preesistente  manufatto ...omissis...
Il decreto veniva comunicato al PM in data 13.4.2006.
Con atto del 18 maggio 2006 il procuratore della Repubblica di Latina proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione di legge per l'inosservanza  del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.  31,  comma  9 (gia' L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.) e D.Lgs. n. 42 del 2004,  art. 181, comma 2 (gia' D.L. n. 312 del 1985, art. 1 sexies) in quanto  il GIP  aveva  omesso di ordinare con il decreto penale  la  demolizione
delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il  PG  presso  la  Corte ha concluso chiedendo, in accoglimento  del ricorso,  di  farsi luogo all'annullamento senza rinvio  del  decreto impugnato,  con  conseguente restituzione  degli  atti  al  tribunale competente per l'ulteriore corso della richiesta ex art. 459 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame  del  ricorso impone anzitutto l'analisi di alcune  questioni preliminari.
1.  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, u.c., analogamente alla L. n. 47 del 1985, art. 7 prevede che con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 venga ordinata la demolizione delle opere illecitamente realizzate se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Si   pone   allora   in  primis  la  necessita'  di   verificare   la compatibilita'  dell'ordine di demolizione con il decreto  penale  di condanna.
Si  osserva al riguardo, infatti, che per un verso l'art. 459 c.p.p., u.c.  ne esclude a priori la possibilita' di emissione quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale e che il successivo  art. 460 c.p.p., comma 5, sancisce che il decreto  penale non  comporta  l'applicazione di pene accessorie; e  che,  per  altro
verso, l'art. 31 citato fa in effetti riferimento espresso solo  alla  sentenza di condanna.

Due   sono,   allora,  le  questioni  su  cui  necessita  focalizzare l'attenzione.

La  prima  concerne  l'individuazione  della  natura  dell'ordine  di demolizione.
La  seconda  attiene,  invece,  alla individuazione  della  sfera  di applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9.
Cio'   posto,   avuto   riguardo  alla  prima  questione,   si   deve puntualizzare    che,    salvo   sporadiche   decisioni    contrarie, l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte e' nel senso di ritenere   che  l'ordine  di  demolizione  rappresenta  una  sanzione amministrativa  e  non  gia'  una  pena  accessoria,  una  misura  di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (ex  plurimis Sez.  3,  n.  991  del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez.  3,  n.  3107  del
02/10/1997 Rv. 208837; ecc).
La  questione  e'  stata gia' piu' volte affrontata specialmente  con riferimento alla necessita' di includere detta statuizione nella  cd. sentenza  di patteggiamento in quanto, come noto, l'art.  445  c.p.p. prevede che la predetta sentenza non comporta l'applicazione di  pene accessorie  ne'  delle  misure di sicurezza fatta  eccezione  per  la confisca.
Ed   al  riguardo  si  e'  coerentemente  concluso  che  l'ordine  di demolizione  deve essere disposto anche in sede di patteggiamento  ex art.  444 c.p.p. ancorche' non sia stato oggetto dell'accordo.  (Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837).
Venendo  ora all'altro aspetto del problema non si ravvisano  ragioni per  escludere  sul  piano  logico  la  necessita'  che  l'ordine  di demolizione consegua anche alla emissione del decreto penale.
Sembrano  condivisibili  sul  punto le osservazioni  del  Procuratore Generale  il  quale  ha per un verso rilevato che l'estensione  della statuizione sulla demolizione anche alle sentenze equiparate a quelle di  condanna - come accade per il patteggiamento - rende  a  fortiori necessario  procedere nello stesso senso nel caso del decreto  penale che, a prescindere dalle peculiarita' che pure lo contraddistinguono, rappresenta  comunque una pronuncia di condanna;  e  dall'altro  che, diversamente opinando, la condanna per decreto si convertirebbe in un anomalo   meccanismo  processuale  elusivo  dell'applicazione   della sanzione amministrativa in questione. Va peraltro aggiunto, che  gia' il  D.P.R.  6  giugno  2001, n. 380, art. 98, analogamente  a  quanto stabiliva  la  L.  n.  64  del  1974,  attualmente  prevede  che   la demolizione   delle  opere  o  delle  parti  di  esse  costruite   in difformita' alle norme del capo di riferimento - costruzioni in  zone sismiche  - o ai decreti interministeriali indicati dalla  norma  sia ordinata  indifferentemente  con il decreto  o  con  la  sentenza  di condanna  ed,  inoltre, che, venuto meno il divieto  di  sostituzione delle pene detentive brevi, posto dalla L. 24 novembre 1981, n.  689, art.  60,  u.c. (secondo cui la sostituzione non operava  in  materia edilizia ed urbanistica, quando la pena detentiva non era alternativa a   quella   pecuniaria)   per  effetto  dell'abrogazione   di   tale disposizione ad opera della L. 10 giugno 2003, n. 133, art. 4,  comma 1,  lett.  c), non sembra residuare alcuna valida ragione  sul  piano logico per continuare ad operare distinzioni legate - a ben vedere  - alla sola tipologia dello strumento di condanna.
E' attualmente senz'altro possibile, infatti, come dimostra lo stesso provvedimento in esame, applicare - per effetto della L. n.  133/2003 -  anche per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c) la sola pena pecuniaria.
La natura di provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o  ad  altra alla stessa equiparata, che ha gia' indotto questa Corte ad affermare che  l'ordine  di  demolizione va disposto anche  se  mancante  nella richiesta  di  patteggiamento (Sez. 3, n. 3123  del  28/09/1995;  Rv.202794;   Sez.   3,   n.  64  del  14/01/1998  Rv.  210128),   induce coerentemente  a  ritenere che, nel caso di decreto penale,  l'ordine debba  essere necessariamente impartito dal GIP, anche d'ufficio,  e,
quindi, a prescindere dalla esistenza di una specifica istanza del PM nella richiesta di decreto penale.
1  bis.  Le argomentazioni svolte per l'ordine di demolizione valgono evidentemente  anche per l'ordine di riduzione in  pristino  dapprima previsto dalla L. 8 agosto 1985, n. 431 ed ora dal D.Lgs. n.  42  del 2004, art. 181, comma 2.
Anche   a   proposito   di   quest'ultimo   e'   costante,   infatti, l'orientamento  della  Corte nell'affermare che  si  tratta  di  atto dovuto  da  parte  del giudice (Sez. 3, n. 3968  del  01/03/1995  Rv. 201984)  avente natura di sanzione amministrativa e che non  essendo, quindi,  ne'  una  pena  accessoria ne' una misura  di  sicurezza  va necessariamente  disposto  anche con la  sentenza  di  patteggiamento  indipendentemente  dal  fatto di avere formato  oggetto  dell'accordo intercorso  fra le parti (ex plurimis Sez. 3, n. 1918 del  15/06/1994 Rv. 198835).
2.  Si  pone ora la questione del rimedio esperibile nel caso in  cui l'ordine  di demolizione o quello di riduzione in pristino non  siano stati impartiti con il decreto penale.
All'orientamento  affermato  da  questa  Corte  in  alcune  decisioni secondo  cui  la  Corte, senza violare il divieto di  "reformatio  in pejus"  e il principio devolutivo, puo', utilizzare la normativa  sul procedimento di correzione degli errori materiali (Sez. 3, n. 768 del 24/02/1999 Rv. 213669), se ne contrappone altro e piu' recente -  cui
anche  questo  Collegio ritiene di dovere aderire  condividendone  le motivazioni  - secondo il quale, in fase di cognizione, alla  mancata inclusione  nella  sentenza dell'ordine di  demolizione  delle  opere abusive  e  dell'obbligo di rimessione in pristino  dello  stato  dei luoghi  non  puo'  essere  dato  rimedio  tramite  la  procedura   di correzione    dell'errore   materiale,   ma   si   rende   necessaria  l'impugnazione  del  pubblico  ministero  (Sez.  3,  n.   21022   del 24/02/2004  Rv.  229039). Nel caso, invece, in cui  la  sentenza  sia divenuta definitiva l'ordine di demolizione potra' ugualmente  essere disposto  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta  dello  stesso pubblico    ministero    (sulla   applicabilita'    delle    sanzioni
amministrative obbligatorie in sede di esecuzione si'  richiamano  le argomentazioni  gia'  svolte da Sez. 3, n. 1880  del  18/05/1999  Rv. 213851).
3.  Avendo nella specie il procuratore della Repubblica optato per il ricorso in cassazione, occorre vagliare anzitutto la possibilita' per il   ricorrente  di  accedere  a  tale  mezzo  di  impugnazione   con riferimento  al decreto penale. E cio' in relazione alla mancanza  di una  disposizione  specifica al riguardo ed alla  necessita'  di  non
arrecare  vulnus al principio di tassativita' enunciato all'art.  568  c.p.p..  Va subito detto che, nel vigore del precedente codice,  tale eventualita'  veniva  generalmente esclusa  dalla  giurisprudenza  di legittimita'.
Cio'  sul  rilievo che per il decreto penale di condanna  pronunciato  fuori   dei  casi  consentiti  dalla  legge  era  possibile  l'azione revocatoria prevista dall'art. 506 c.p.p., comma 4 (ex plurimis  Sez. 2, n. 3684 del 10/11/1989 Rv. 183708) e che, al di fuori di essa, non era  previsto alcun rimedio specifico (in questo senso,  ad  esempio, Sez. 3, n. 2046 del 06/04/1962 Rv. 098842, secondo cui deve ritenersi
inammissibile   il  ricorso  con  cui  il  PM  lamenti   la   erronea applicazione  della pena dell'ammenda per un delitto  punito  con  la multa  in  quanto  nessun mezzo e' dato in  questo  caso  al  PM  per ottenere la riparazione dell'errore commesso dal pretore; Sez. 5,  n. 298 del 16/12/1966 Rv. 103293 secondo cui l'azione revocatoria non e' esperibile  in  qualunque  ipotesi di nullita'  del  decreto,  bensi' solamente in quella in cui il decreto stesso sia stato pronunciato al di fuori dei casi consentiti dalla legge). L'orientamento esposto non sembra al Collegio che possa continuare a trovare applicazione  nella vigenza del codice attuale.
Va  anzitutto rilevato al riguardo che non e' piu' contemplata  dalle  disposizioni  in vigore la possibilita' per il pubblico ministero  di esercitare l'azione revocatoria. Negando all'ufficio requirente anche la   possibilita'   di  ricorrere  in  cassazione,  quest'ultimo   si troverebbe  dunque  nell'impossibilita'  di  far  valere  le  proprie ragioni pure in presenza di sostanziali anomalie del decreto.
Inoltre  non puo' dubitarsi del carattere decisorio del provvedimento in  questione. Nella logica cui e' improntato il codice del 1988,  il procedimento   penale  e'  suscettibile  di  varie  possibilita'   di definizione una delle quali e' appunto quella del decreto penale.
Ed  evidenti sono le analogie tra il decreto penale e la sentenza  di condanna.
Ed, invero:
a)  analogamente a quanto avviene per la sentenza di condanna  l'art. 460  c.p.p., comma 2 attribuisce al giudice il potere di decidere non solo sulla pena principale, ma anche sulla sospensione condizionale e sulla non menzione, nonche' sulla confisca o sulla restituzione delle cose sequestrate e sulla condanna del responsabile civile;
b)  l'art. 648 c.p.p. e ss., a differenza dell'art. 575 c.p.p. e ss., espressamente menzionano l'irrevocabilita' non solo delle sentenze ma anche del decreto penale di condanna;
c)  l'art.  629  c.p.p.  e ss. che, anch'essi in  maniera  innovativa rispetto al passato, estendono le disposizioni sulla revisione  anche al decreto penale.
E proprio l'assimilazione dei due istituti ha comportato la pronuncia di  questa  Corte  secondo cui il decreto penale di condanna  il  cui dispositivo  non indichi la specie e la durata della  pena  detentiva sostituita   da  quella  pecuniaria  e'  affetto  da   nullita'   per incompletezza  nei suoi elementi essenziali alla luce  dell'art.  546 c.p.p., comma 3 (Sez. 4, n. 13335 del 26/02/2003 Rv. 226434).
Ne'  vale obiettare, ad avviso del Collegio, che, a differenza  della sentenza  di  condanna, il decreto penale, quand'anche  sia  divenuto esecutivo,  non  ha  efficacia di giudicato  nel  giudizio  civile  o amministrativo.
Si  osserva al riguardo, infatti, che anche nell'art. 445  c.p.p.  e' inserita   una  analoga  previsione  ma  cio'  non  ha  impedito   al legislatore  di affermare l'equiparazione nella medesima disposizione della  sentenza di applicazione della pena su richiesta a  quella  di condanna.
Appare dunque legittimo concludere che il decreto di cui all'art. 459 c.p.p. e ss., ha sostanzialmente natura di sentenza condividendone il contenuto decisorio del merito del processo.
Se  ne  deve  pertanto dedurre, a parere del Collegio, che,  pure  in assenza  di  una  disposizione codicistica  specifica,  sia  comunque consentito   al  pubblico  ministero  di  esperire  il  ricorso   per cassazione - evidentemente per la sola violazione di legge -  e  cio' in base all'art. 111 Cost..
La  previsione del comma 7 (e, prima delle modifiche introdotte dalla L.  Cost.  n.  2/99,  del comma 2), infatti, suole  essere  collocata nell'esegesi   giurisprudenziale  e  dottrinale  nel  sistema   delle impugnazioni come norma di chiusura per i provvedimenti definitivi  a contenuto decisorio.
4.  Affermata  la  ricorribilita' astratta del provvedimento  occorre verificare ora quali siano i termini per l'impugnazione.
L'equiparazione del decreto penale alla sentenza comporta  sul  piano logico la conseguenza che il termine per proporre impugnazione  debba essere  necessariamente  quello di trenta giorni  (art.  585  c.p.p.,comma  1,  lett. b)) e, poiche' l'art. 460 c.p.p., comma 3 stabilisce che  il  decreto  penale  deve  essere comunicato  al  PM,  ai  sensi dell'art.  585  c.p.p.,  comma 2 tale termine  decorre  evidentemente dalla data della comunicazione stessa.
5.  L'intervento della Corte rimane ovviamente precluso nel  caso  in cui  vi  sia  stata  revoca espressa o tacita del decreto  penale  e, naturalmente,  la  situazione emerga dagli  atti  in  possesso  della Corte.
In  questo  caso  non puo' che competere al giudice  dell'opposizione disporre  l'ordine di demolizione e/o di riduzione  in  pristino  dei luoghi  in quanto, essendo stato revocato, il decreto penale  non  e' piu' esistente.
6.   Cio'  posto,  rilevato  che  dagli  atti  non  risulta  proposta opposizione   al  decreto  impugnato,  va  anzitutto  verificata   la tempestivita' del ricorso.
Orbene, poiche' il decreto penale risulta comunicato al PM in data 13 aprile  2006  ed impugnato in data 18 maggio 2006, il ricorso  appare comunque tardivo.
Di conseguenza esso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007



[Argomento: Penale]