Corte di cassazione, pronuncia n. 44884/2007: “Perché possa ravvisarsi il delitto di
bancarotta fraudolenta patrimoniale non è affatto necessario, anzi è escluso per come è descritta la fattispecie incriminatrice astratta, che l’imprenditore sappia di essere stato dichiarato fallito, dal momento che i fatti distrattivi puniti vengono commessi prima della dichiarazione di fallimento, anche se in presenza di una situazione di insolvenza di fatto”.
Fonte:
www.adducciandassociates.eu